2-ter. Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013
al 31 dicembre 2014 (L. 27-12-2013 n. 147 Comma 610)
al 30 giugno 2015 (L. 23-12-2014 n. 190 Comma 642)
al 31 dicembre 2015 (DL 78/2015 art. 7 comma 7)
e pensa un po' se non erano inderogabili!!

che buffoni!
ciao
Giorgio