da lucio guerra » 04/09/2015, 17:16
L’ingiunzione riproduce l’atto di accertamento previamente notificato (il titolo esecutivo)
e la cartella di pagamento che contiene l’intimazione a pagare ( l’atto di precetto).
ingiunzione = atto riproduttivo del titolo esecutivo + precetto.
2. ENTRATE PATRIMONIALI DI DIRITTO PUBBLICO:
es: canoni demaniali- oneri urbanistici- lampade votive – sanzioni amministrative -servizi
pubblici a domanda individuale (mensa, centri estivi, rette scolastiche, concessioni
cimiteriali)
ingiunzione = natura di accertamento+titolo esecutivo+ precetto (Cass. Civ. L’ingiunzione riproduce l’atto di accertamento previamente notificato (il titolo esecutivo)
e la cartella di pagamento che contiene l’intimazione a pagare ( l’atto di precetto).
ingiunzione = atto riproduttivo del titolo esecutivo + precetto.