Per il 2016 sono esclusi dal presupposto impositivo della TASI, in ogni caso, i terreni agricoli, le abitazione principali e relative pertinenze come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria ;
- L’esclusione si applica anche alla quota di imposta “occupante” riferita all’abitazione principale assunta in locazione o comodato, per la quale il soggetto utilizzatore non ha quota di possesso, ma comunque destinata dallo stesso e dal suo nucleo familiare ad abitazione principale;
- Nei casi di cui al punto precedente il possessore sarà tenuto al versamento TASI nella percentuale del 70% (esempio) dell'ammontare complessivo del tributo, con applicazione dell’aliquota “altri fabbricati”, fermo restando il rispetto del vincolo di cui al comma 677 dell’art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014)
...Caso pratico di occupante con immobile destinato ad abitazione principale:
Il possessore (il proprietario per capirci) nella fattispecie sarà tenuto a versare il 70% della TASI (come altri fabbricati) ma l’occupante sarà tenuto a dichiarare l’abitazione principale applicandosi le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU (e quindi l’obbligo di dichiarare gli adempimenti connessi all’indicazione di elementi rilevanti ai fini della riduzione di imposta art.10, comma 4, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504) se così non fosse ci sarebbero grosse difficoltà nell'accertate eventuali parziali versamenti da parte dei contribuenti (e contenzioso in Commissione Tributaria).
E' Corretto?
(grazie in anticipo)