Applicazione tributi 2016

Applicazione tributi 2016

Messaggioda verdiana » 28/04/2016, 12:49

Buongiorno, il mio Ente trovasi in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243 -bis del TUEL, a cui ha fatto ricorso nel 2013, può quindi andare in deroga a quanto previsto dall'art. 1 comma 26 della legge di stabilità 2016 circa il divieto di incremento dei tributi per l'annualità 2016, oppure ciò è consentito solo a coloro che "deliberano il predissesto" nell'annualità in corso?
Grazie per l'aiuto . Saluti Verdiana
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Re: Applicazione tributi 2016

Messaggioda marco85rag » 28/04/2016, 13:40

L’art. 1, comma 26, della legge di Stabilità 2016 stabilisce che:

“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nè per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”.
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Re: Applicazione tributi 2016

Messaggioda verdiana » 28/04/2016, 14:26

Proprio analizzando il comma 26 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2016 che ho avuto il dubbio se laddove recita: "per gli enti locali che deliberano il predissesto"debba intendersi anche a quelli che lo hanno già deliberato in precedenza ola deroga è solo per gli enti che lo "deliberano" all'attualità.
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Re: Applicazione tributi 2016

Messaggioda lucio guerra » 28/04/2016, 14:41

ritengo che la norma sia applicabile anche a chi ha già deliberato, in precedenza, dissesto o predissesto, e pertanto si trovi ancora all'interno di tale procedura
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