I fabbricati merce (ossia le case invendute) delle imprese costruttrici godono dell’esenzione IMU, a decorrere dalla data di ultimazione e senza termine finale di durata. L’esenzione non è applicabile alle aree fabbricabili durante il periodo di costruzione del fabbricato.
Requisiti di legge per l’applicazione dell’esonero:
• L’unità immobiliare interessata deve essere destinata alla vendita.
• L’unità immobiliare interessata deve essere iscritta in bilancio nell’attivo circolante o nelle rimanenze (per quanto riguarda le imprese non assoggettate all’obbligo di redigere il bilancio civilistico).
• Il soggetto passivo deve coincidere con l’impresa che ha costruito l’unità immobiliare, senza riguardo alla forma giuridica dell’impresa stessa.
• L’unità immobiliare non deve essere locata (in caso di locazione, l’IMU è dovuta per i mesi interessati).
• L’impresa deve presentare la denuncia IMU entro i termini di legge (senza possibilità di ravvedimento), non necessariamente durante la prima annualità. L’esenzione opera a partire dall’annualità in cui viene presentata la denuncia. Non è più necessario presentare la denuncia nelle annualità successive.
Tali fabbricati merce non sono, però, esenti dall’imposizione TASI: l’aliquota di base è l’1 per mille, aumentabile dai Comuni a propria discrezione fino al valore di 2,5 per mille.