da lucio guerra » 15/12/2016, 14:06
IMU agricola - comproprietario non Iap
(la “finzione giuridica” ritengo debba applicarsi in tutti i casi)
partiamo da qui
circolare 3/df del 18-05-2012
estratto
Per quanto riguarda le agevolazioni previste dalla disciplina dell’IMU per i coltivatori diretti e gli IAP, iscritti nella previdenza agricola, si devono ricordare le disposizioni contenute nell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, che:
• al comma 2, richiama l’agevolazione di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 504 del 1992, ed al contempo specifica i soggetti beneficiari della stessa. In base a tali disposizioni non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Si deve, inoltre, precisare che nell’ipotesi in cui il terreno posseduto da due soggetti ma è condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione in discorso si applica a tutti i comproprietari.
commento
Non si potrebbe comprendere quindi perché in tale situazione (non sono considerati fabbricabili) l’agevolazione in discorso si applica a tutti i comproprietari, mentre nel caso del riconoscimento dell’esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori professionali prevista dal 1 gennaio 2016, invece dovrebbe applicarsi solo al coltivatore diretto o IAP
ulteriore commento
La cosiddetta “finzione giuridica” sicuramente molto, ma molto, discutibile, ma ormai prassi e giurisprudenza consolidata in materia di aree edificabili, o si ritiene applicabile in tutti i casi dove vi sia comproprietà tra più soggetti e non tutti coltivatore diretto o IAP, oppure non si applica in nessun caso
conclusione
La posizione di chi scrive, in linea generale, sarebbe quella espressa anche da anci emilia romagna nella nota del 30 maggio 2016, e cioè che non vi sia nessuna finzione giuridica (ne per aree fabbricabili ne per esenzioni terreni dal 1 gennaio 2016), il soggetto passivo è tenuto al versamento dell’imposta in base all’uso che ogni singolo comproprietario fa della propria quota.
Però così non è allo stato dei fatti, e quindi è necessario scegliere una strada che abbia una logica uniforme :
1) la finzione giuridica si applica sempre e comunque
2) la finzione giuridica non si applica mai
Ifel, anutel, mef ecc. propendono per la terza via
3) la finzione giuridica la applico quando mi pare (conclusione “forte”.. ma è solo per rendere il concetto più chiaro ed immediato)