da mamik » 14/07/2017, 13:09
Cassazione Civile
Oggetto e limiti del diritto di abitazione
(sentenza)
6. I diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la arredano, previsti in favore del coniuge superstite, presuppongono per la loro concreta realizzazione l'appartenenza della casa e del relativo arredamento al "de cuius" o in comunione a costui e all'altro coniuge, non potendo estendersi a carico di quote di soggetti estranei all'eredità nel caso di comunione degli stessi beni tra il coniuge defunto e tali altri soggetti.
Sez. II, sent. n. 8171 del 22-07-1991, Iorio c. Battista (rv 473275).
Cassazione Civile
Oggetto e limiti del diritto di abitazione
(sentenza)
11. A norma dell'art. 540 cod. civ., il presupposto perché sorgano a favore del coniuge superstite i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che l'arredano è che la suddetta casa e il relativo arredamento siano di proprietà del "de cuius" o in comunione tra lui e il coniuge, con la conseguenza che deve negarsi la configurabilità dei suddetti diritti nell'ipotesi in cui la casa familiare sia in comunione tra il coniuge defunto ed un terzo.
Sez. II, sent. n. 6691 del 23-05-2000, Citarelli c. Di Giuseppe (rv 536797).