IMMOBILI DI PROPRIETA' DI IACP

IMMOBILI DI PROPRIETA' DI IACP

Messaggioda Sandra Montanarini » 18/09/2017, 11:59

Buongiorno,
a seguito ricezione avviso di accertamento la IACP di Avellino mi chiede la rettifica dell'atto con la seguente giustificazione:
"se ne chiede la rettifica in quanto l''aliquota da applicale agli immobili IACP non è I'aliquota agevolata, ma è l'aliquota base abbattuta della quota Stato, per l'esenzione di cui all'art. 4 e 5 del D.L. n. 16 del 02.03.2012, ovvero l'aliquota del 0.38%"

Da una ricerca normativa, invece, a me sembra di capire che la quota stato sia dovuta comunque ma che sia da versare interamente al comune (vedasi estratto articolo "Sole 24 ore")

Con l'entrata in vigore dell'Imu, l'articolo 13, c. 10, del Dl 201/2011 ha confermato la spettanza della detrazione prevista per l'abitazione principale, e l'applicazione dell'aliquota di base (e non di quella dell'abitazione principale, si veda la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 3/df/2012). Peraltro, la modifica apportata dal Dl 16/2012 sancì la non debenza della quota statale del tributo su tale fattispecie di immobili (e la sua devoluzione al comune - nota Mef n. 12507 del 12 giugno 2012).

Quindi come mi devo comportare?
Applico l'intera aliquota e inserisco la detrazione per abitazione principale o applico l'aliquota ridotta?
Sandra Montanarini
 
Messaggi: 45
Iscritto il: 27/01/2015, 13:58

Re: IMMOBILI DI PROPRIETA' DI IACP

Messaggioda lucio guerra » 18/09/2017, 13:28

applichi l'intera aliquota ed inserisci la detrazione per abitazione principale

puoi rispondere così :

IMU 2012

- Dovuta Imposta con aliquota di base deliberata dal comune e detrazione euro 200
codice tributo 3918

RISOLUZIONI MINISTERIALI (MEF)

Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale
Direttore: Paolo PUGLISI
Via dei Normanni 5 0184 Roma

A seguito di specifico quesito formulato in data 06.12.2012 in materia di ATER (ex iacp) e Cooperative Edilizie a proprietà indivisa, il Ministero ha inviato copia delle seguenti n. 3 risposte ai quesiti, che la stessa Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale ha formulato, e precisamente :

- 1) nota prot. 12507 del 15 giugno 2012 (lega nazionale delle cooperative e mutue)
- 2) nota prot. 14212 del 05 luglio 2012 (Regione Lombardia)
- 3) nota prot. 26160 del 27 novembre 2012 (Federcasa)

L’orientamento UFFICIALE della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale MEF è chiaro e dettagliato, come di seguito riportato in stralcio:

"Dalla lettura sistematica delle norme in questione emerge che il legislatore, attraverso la previsione della rinuncia da parte dello Stato alla propria quota di IMU, ha inteso destinare al Comune tutto il gettito del tributo, non più decurtato della quota statale, e non ridurre dallo 0,76% allo 0,38% l’aliquota di base applicabile agli immobili in questione.
Infatti, a sostegno di tali considerazioni, si deve evidenziare che laddove il legislatore ha voluto ridurre l’aliquota di base, lo ha fatto espressamente, come è avvenuto per l’abitazione principale e relative pertinenze nonchè per i fabbricati rurali ad uso strumentale in agricoltura. La disposizione di rinuncia deve, invece, essere considerata come strumento diretto ad incentivare i Comuni a deliberare per tale fattispecie una maggiore riduzione dell’aliquota, magari fino al limite minimo dello 0,4%, dal momento che sono diventati più ampi i margini di manovrabilità dell’aliquota stessa"

E' inoltre da evidenziare, come nella nota prot. 26160 del 27 novembre 2012 (risposta a Federcasa), viene ulteriormente ribadito che :

"Dalla lettura sistematica delle norme in questione emerge che il legislatore, attraverso la previsione della rinuncia da parte dello Stato alla propria quota di IMU, ha inteso destinare al Comune l'intero gettito del tributo, non più decurtato della quota statale, e non ridurre, invece, dallo 0,76% allo 0,38% l’aliquota di base applicabile agli immobili in questione, come sostenuto nel quesito (federcasa), al di là di ogni fondamento normativo

IMU 2013

- IMU non dovuta

a) abolizione 1^ rata
decreto-legge 31 agosto 2013 , n. 102

b) abolizione 2^ rata
decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133

TASI 2014 - 2015

- IMU : esente (assimilazione ad abitazione principale
- TASI : dovuta con aliquota Abitazione Principale (assimilazione alloggi sociali)
lucio guerra
Moderatore Forum Tutto PA
lucioguerrainfo@gmail.com
Avatar utente
lucio guerra
 
Messaggi: 6811
Iscritto il: 31/12/2014, 12:52
Località: Fratte Rosa


Torna a Tributi

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google [Bot] e 16 ospiti

Paolo Gros

Esperienza come funzionario di un ente comunale. Tra gli ideatori e gestori del blog “Gli enti locali – Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web”.

Lucio Guerra

Responsabile Tributi e Informatica di una Unione di Comuni. Tra i gestori e moderatori del forum “Gli enti locali – Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web”.

Marco Sigaudo

Opera nel settore della PA da oltre 15 anni, l’esperienza acquisita è confluita all’interno di Studio Sigaudo s.r.l., società che offre servizi ad ampio spettro all’Ente.