da davide79 » 13/11/2015, 9:14
Durante il fallimento, l'imposta si "congela" dalla data del fallimento fino al decreto di trasferimento degli immobili. Dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, il curatore ha 3 mesi di tempo per versare l'ICI/IMU maturata nel periodo fallimentare.
In altre parole, durante il fallimento il curatore non deve versarti l'ICI/IMU alle scadenze naturali, che continua a maturare, ma la scadenza di tutta questa imposta maturata è "data del decreto di trasferimento dell'immobile + 3 mesi". Tra l'altro questo è un debito prededucibile della procedura.
Se il curatore rientra in questo lasso di tempo, gli devi calcolare l'imposta come se fosse un versamento ordinario (quindi suddividendo anche la quota Stato/Comune), e lui la verserà entro la scadenza di cui sopra con i codici soliti.
Se invece, il curatore non ha rispettato questo termine, significa che ha omesso il versamento e tu sei legittimato ad emettere un avviso di accertamento, la cui imposta come è noto va tutta al comune.