da BENEDETTA TONARELLI » 08/01/2019, 13:49
Lo scrivente comune ha notificato ad un contribuente avvisi di accertamento TARES e TARI per parziale versamento su bollette emesse dal Comune ad un contribuente che ha versato la tassa , per un importo calcolato in modo autonomo rapportata solo ai giorni di effettiva presenza nell' immobile ( seconda casa). Il Comune contesta che la TARI è un imposta annuale e non deve essere versata solo per i giorni di effettiva presenza nell' immobile in quanto la norma stabilisce la suscettibilità delle superfici a produrre rifiuti. Nel Regolamento IUC - componente Tari non viene stabilita la riduzione facoltativa per le abitazione ad uso stagionale o discontinuo. Il Contribuente notifica al Comune il ricorso adducendo che la richiesta di pagamento è illegittima ai sensi del trattato di Roma istitutivo della UE il quale ha stabilito che chi inquina paga ( art. 191) e che il Comune non ha applicato le riduzioni previste dalla legge. Cosa ne pensate alla luce della Sentenza della Commissione tributaria di Massa Carrara che stabilisce che in Comune deve applicare una riduzione per le abitazioni tenute a disposizione esclusivamente per le vacanze e che quindi non può applicare lo stesso importo della tassa rifiuti sia a chi è residente sia a chi non lo è secondo il principio della direttiva UE 2008/98/CE.