da lucio guerra » 08/05/2019, 12:27
allo scopo sarebbe necessario dimostrare non la mancanza di allacci alle utenze, ma il fatto che l'immobile non sia utilizzato
la proprietà potrebbe comunque utilizzare l'immobile privo di utenze ........ Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.
NOZIONE DI PERTINENZA
La nozione di pertinenza è possibile rilevarla nell'articolo 817 del codice civile secondo cui: «Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione puo' essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima». Si può quindi desumere che affinché sussista un rapporto pertinenziale tra due beni siano necessari due pressupposti:
oggettivo: la destinazione deve essere caratterizzata dal requisito di durevolezza, da intendersi che il rapporto pertinenziale non sia meramente occasionale, e deve essere ad ornamento di un'altra cosa da intendersi come bene principale;
soggettivo: la volontà del proprietario o titolare di un diritto su entrambe le cose di porre la pertinenza in un rapporto di strumentalità funzionale nei confronti del bene principale.
Sull'argomento bisogna fare riferimento anche alla sentenza N.25127 del 30 Novembre 2009 della Cassazione la quale mette inoltre in risalto che «Se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze (economiche, estetiche o di altro tipo), non può avere valenza tributaria, perché avrebbe l'unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite».