RICORSO TELEMATICO

RICORSO TELEMATICO

Messaggioda libvir » 23/10/2019, 17:30

Un contribuente ha presentato ricorso avverso un nostro atto prima del 1 luglio in forma cartacea.

Da quello che ho potuto vedere, a seguito dell'emanazione del D.L.119/2018, art. 16, noi possiamo comunque costituirci come parte resistente depositando gli atti telematicamente non essendo vincolati al rispetto delle modalità di deposito del ricorrente. E' corretto ?
libvir
 
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Re: RICORSO TELEMATICO

Messaggioda lucio guerra » 24/10/2019, 17:35

3.L'interpretazione autentica della normativa previgente

Le disposizioni contenute nel comma 2 dell’articolo 16 del decreto legge n.119/2018 stabiliscono che nel regime anteriore all’obbligatorietà del PTT – ciascuna parte del processo è libera di scegliere la modalità, telematica o cartacea, da utilizzare per la notifica e il deposito degli atti processuali, a prescindere dall’opzione effettuata dal ricorrente o dalla controparte. In sostanza, l’opzione di una delle parti non risulta vincolante per l’altra parte, sia per la costituzione nel giudizio di primo grado sia in appello. In tale regime di facoltatività, che risulta vigente per i ricorsi/appelli notificati entro il 30 giugno 2019, l’unico obbligo previsto dalla normativa indicata nell’articolo 2, comma 3, del Regolamenton. 163/2013, resta quello in base al quale la parte che ha scelto il telematico in primo grado deve continuare in appello con la medesima modalità. Tale obbligo viene meno laddove la parte costituitasi con modalità telematiche in primo grado decida di cambiare il difensore nel secondo grado di giudizio.La disposizione di interpretazione autentica tende ad evitare che la scelta operata dal ricorrente/appellante in ordine alla modalità di notifica e deposito degli atti processuali possa vincolare la modalità di costituzione della controparte in qualsiasi grado di giudizio. Pertanto, l’opzione telematica può essere esercitata per la prima volta anche in appello a prescindere dalle modalità in cui il ricorrente ha instaurato il giudizio di primo grado.La norma di interpretazione autentica trova applicazione in tutti i giudizi di primo e secondo grado, instaurati prima del 1° luglio 2019,in cui soltanto una delle parti abbia optato per le modalità telematiche, atteso che concerne la libertà nella scelta di costituzione in giudizio delle parti a garanzia del giusto processo previsto dall’articolo 111 della Costituzione
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