 da lucio guerra » 03/05/2022, 19:31
da lucio guerra » 03/05/2022, 19:31 
			
			avevo già risposto on altra domanda simile come argomento
art.1 comma 843 legge 160/2019
843. I comuni e le citta' metropolitane applicano le tariffe di cui
al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione
all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e  possono
prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al  comma
837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento  delle
medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono  con
carattere ricorrente e  con  cadenza  settimanale  e'  applicata  una
riduzione  dal  30  al  40  per  cento  sul  canone  complessivamente
determinato ai sensi del  periodo  precedente.  Per  l'anno  2020,  i
comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap  e
Cosap se non in  ragione  dell'adeguamento  al  tasso  di  inflazione
programmato.