da ROMEO14 » 21/11/2017, 23:00
Liberalizzazione, ovvero, puoi fare quel che credi.
Libertà di sosta
Fermo restando che, dopo l'entrata in vigore dell'articolo 34, comma 3, lettera a) della legge 214/2011, l'autorizzazione al commercio su area pubblica con posteggio (i mercati) abilita anche all'esercizio in forma itinerante in tutto il territorio dello Stato (e non più solo all'interno della Regione) e che oggi l'autorizzazione stessa viene rilasciata dal Comune in cui il soggetto intende svolgere l'attività (e non più da quello di residenza), il vero problema collegato al regime orario che gli ambulanti devono osservare è altro.
Con il Dlgs 114/1998 costoro potevano sostare nello stesso posto al massimo per un'ora con l'obbligo di spostarsi di 500 metri e con il divieto di tornarvi. A seguito dell'articolo 34, comma 3, lettera b) della legge 214/11 ("Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti: b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica"), e della successiva legge 27/2012, che ha abrogato le norme recanti ingiustificati e irragionevoli divieti alle attività economiche, la normativa è cambiata.
Lo stesso Ministero, infatti, ha più volte ribadito che se è vero che i commercianti ambulanti non possono occupare stabilmente una porzione di suolo pubblico, non essendo in possesso della relativa autorizzazione, è anche vero che possono svolgere la propria attività in quel posto per il tempo necessario a soddisfare le richieste dei clienti, non essendo comunque costretti a stazionamenti successivi a distanze prestabilite.