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d10 locato ad associazione onlus di accoglienza e solidarie

MessaggioInviato: 02/05/2016, 12:45
da Enrico
Mi è pervenuta una denuncia TARI, da parte di un'associazione onlus che opera nel campo della solidarietà e dell'accoglienza dei profughi; la denuncia è relativa a una tipologia d'utenza domestica ad uso uso abitativo con allegato un contratto di locazione ad uso diverso di un fabbricato strumentale all'attività agricola D10.
Come mi devo comportare ?? l'immobile, ai fini IMU non ha perso i requisiti di ruralità (devo fare la segnalazione all'Agenzia dell'Entrate ex catasto) ? ai fini TARI, alla luce del contratto di locazione l'immobile non può essere considerato abitazione ?

Re: d10 locato ad associazione onlus di accoglienza e solida

MessaggioInviato: 02/05/2016, 13:19
da lucio guerra
- l'immobile, ai fini IMU, non ha i requisiti di ruralità (segnalare prima "anomalia" alla ditta intestata e poi eventualmente fare la segnalazione all'Agenzia dell'Entrate ex catasto)

- ai fini TARI, per il momento, non farei particolari problemi.. in attesa regolarizzazione

Re: d10 locato ad associazione onlus di accoglienza e solida

MessaggioInviato: 03/05/2016, 9:38
da Enrico
Grazie per pronta risposta....
Qualcuno per caso ha già contestato qualcosa del genere (lettera tipo)???

Re: d10 locato ad associazione onlus di accoglienza e solida

MessaggioInviato: 03/05/2016, 14:33
da giovannipuleri
Enrico ha scritto:Grazie per pronta risposta....
Qualcuno per caso ha già contestato qualcosa del genere (lettera tipo)???


Attiva comma 336, art. 1, L. n. 311/2004
336. I comuni, constatata la presenza di immobili di proprieta'
privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni
di fatto non piu' coerenti con i classamenti catastali per
intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti
reali sulle unita' immobiliari interessate la presentazione di atti
di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta,
contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata,
la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia
catastale, e' notificata ai soggetti interessati e comunicata, con
gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia
del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla
richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici
provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a
carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non
accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unita'
immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la
relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni
dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e
successive modificazioni.