Bonus prima casa per abitazioni contigue

La Corte di Cassazione (sentenza n. 8346 del 27 aprile 2016), in contrasto con la posizione dell’Agenzia delle Entrate, ritiene applicabile l’agevolazione prima casa anche nei casi di acquisto contemporaneo di abitazioni contigue non fuse a catasto in un’unica particella.
Ciò che conta per ottenere l’agevolazione:
• la destinazione ad unica unità abitativa dell’alloggio risultante dalla riunione di più unità immobiliari;
• il fatto che l’unità abitativa risultante sia accatastata o accatastabile nelle categorie non “di lusso” (quindi nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, escluse invece A/1, A/8 e A/9).
Secondo la Cassazione, infine, non è necessaria, per godere del beneficio prima casa, la fusione catastale delle due (o più) unità immobiliari entro il periodo triennale di decadenza del potere di accertamento dell’Agenzia: ciò che rileva, infatti, è la destinazione assunta dall’intero immobile risultante.
Ciò che conta per ottenere l’agevolazione:
• la destinazione ad unica unità abitativa dell’alloggio risultante dalla riunione di più unità immobiliari;
• il fatto che l’unità abitativa risultante sia accatastata o accatastabile nelle categorie non “di lusso” (quindi nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, escluse invece A/1, A/8 e A/9).
Secondo la Cassazione, infine, non è necessaria, per godere del beneficio prima casa, la fusione catastale delle due (o più) unità immobiliari entro il periodo triennale di decadenza del potere di accertamento dell’Agenzia: ciò che rileva, infatti, è la destinazione assunta dall’intero immobile risultante.