Ieri , ad un convegno organizzatio da Almacentroservizi di Villanova Mondovi' sul tema della coazione dei tributi locali, parlando di mediazione tributaria ho verificato che alcuni presenti erano e credo sono convinti che in seno alla novellata mediazione tributaria obbligatoria dal 1.1.2016 vi sia l'obbligo di terzieta' di giudizio pensano a torto od a ragione che ogni comune debba muoversi come lìAgenzia delle Entrate.
Ricordo che in realta', sotto altra forma procedurale, non vi e' nulla di nuovo rispetto all'istituto dell'Autotutela che gia' esisteva e continua ad esistere e dove e' palese non possa essere applicata ( auto-tutela) da soggetto terzo.
Ho ovviamente lasciato ciascuno nelle proprie convinzioni ancorche' a mio personale avviso assolutamente errate e travisanti la norma nel diritto.
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Riporto un interessante e condivisibile articolo tratto da :
http://www.ecnews.it..
L’aspetto che lascia più perplessi è però l’articolazione del soggetto che deve gestire questa mediazione. E’ stata infatti ribadita dal comma 4 dell’articolo 17-bis del D.Lgs. 546/92 l’autonomia, all’interno dell’ente, del soggetto che deve decidere sul reclamo, per consentire un corretto esercizio del relativo potere. Più precisamente, con riferimento alle Agenzie fiscali, il novellato comma 4, riproducendo la previgente disposizione, affida l’esame del reclamo e della proposta di mediazione ad apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili. Con riferimento agli altri enti impositori ai quali è stato esteso l’istituto del reclamo, il legislatore ha invece rimesso alla organizzazione interna di ciascuno di essi l’individuazione della struttura eventualmente deputata alla trattazione dei reclami.
Ma quindi è obbligatorio per il Comune individuare un ufficio diverso che valuti il reclamo? Se questo può aver senso per i Comuni di più grandi dimensioni, pare assurdo per i moltissimi Comuni di ridotte dimensioni, dove il soggetto che ha emesso l’atto si occupa di molte mansioni all’interno del Comune e, in alcuni casi (non rari) all’interno del Comune non vi è altro soggetto che possa avere le competenza necessarie in ambito tributario.
Peraltro, sul punto, la CM 38/E/15 rammenta che l’opzione di istituire un soggetto “terzo” deputato all’istruttoria, come previsto per la mediazione civile, è stata esclusa dal legislatore atteso che, come si legge nella relazione illustrativa, in campo tributario l’istituto del reclamo/mediazione s
i configura maggiormente come espressione dell’esercizio di un potere di autotutela nonché più adeguata determinazione dell’ente impositore, che va stimolato ed incoraggiato, allo scopo di indurre ogni Amministrazione a rivedere i propri errori prima dell’intervento del giudice.
Con specifico riferimento alla gestione degli atti emessi dai Comuni, pare possibile che a valutare il reclamo sia lo stesso soggetto che ha emesso l’atto, ma allora questa nuovo istituto esteso agli atti emessi dagli Enti locali nulla aggiunge in più rispetto all’autotutela da sempre utilizzata. Semplicemente, quindi, la novità consiste nella nuova procedura e nella nuova tempistica per la gestione della costituzione in giudizio, che avverrà tra il novantesimo e il centoventesimo giorno da quello di notifica al Comune del ricorso.