Deducibilità IMU immobili strumentali

L’art. 1, commi 715-716, Legge n. 147/2013 stabilisce la deducibilità parziale dal reddito d’impresa e dal reddito di lavoro autonomo per quanto riguarda l’IMU versata sugli immobili strumentali: deduzione del 30% per il periodo d’imposta 2013 e del 20% per i periodi d’imposta successivi. Ai fini IRAP, il tributo non è, invece, deducibile.
Due punti oscuri nella norma:
1. definizione di “immobili strumentali”;
2. periodo d’imposta nel quale effettuare la deduzione.
1. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 10/2014, precisa che non possono essere inclusi tra gli immobili soggetti alla deduzione quelli utilizzati promiscuamente come abitazione e luogo di esercizio della professione/impresa. La deducibilità sembra riguardare qualunque immobile (terreno o fabbricato) strumentale per natura o per destinazione, ma si fa notare che l’Agenzia ha spesso sovrapposto la definizione di “immobile strumentale” a quella di “fabbricato strumentale”.
2. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 10/2014, ha chiarito il periodo d’imposta in cui il contribuente può effettuare la deduzione (fermo restando il vincolo del periodo di decorrenza dal 2013):
• Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, l’IMU relativa a un determinato periodo d’imposta è deducibile anche in anni successivi a condizione che il contribuente abbia effettuato il versamento nel periodo di competenza del tributo.
• Per i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo, l’IMU relativa a un determinato periodo d’imposta è deducibile nell’anno in cui il contribuente effettua il pagamento (anche se tardivo).
Due punti oscuri nella norma:
1. definizione di “immobili strumentali”;
2. periodo d’imposta nel quale effettuare la deduzione.
1. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 10/2014, precisa che non possono essere inclusi tra gli immobili soggetti alla deduzione quelli utilizzati promiscuamente come abitazione e luogo di esercizio della professione/impresa. La deducibilità sembra riguardare qualunque immobile (terreno o fabbricato) strumentale per natura o per destinazione, ma si fa notare che l’Agenzia ha spesso sovrapposto la definizione di “immobile strumentale” a quella di “fabbricato strumentale”.
2. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 10/2014, ha chiarito il periodo d’imposta in cui il contribuente può effettuare la deduzione (fermo restando il vincolo del periodo di decorrenza dal 2013):
• Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, l’IMU relativa a un determinato periodo d’imposta è deducibile anche in anni successivi a condizione che il contribuente abbia effettuato il versamento nel periodo di competenza del tributo.
• Per i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo, l’IMU relativa a un determinato periodo d’imposta è deducibile nell’anno in cui il contribuente effettua il pagamento (anche se tardivo).