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FABBRICATI RURALI TASI

MessaggioInviato: 14/06/2016, 12:09
da libvir
Ho letto che alcuni comuni montani ritengono che l'esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale valida per l'IMU si estende anche alla TASI.

A mio parere invece la TASi si paga sui fabbricati rurali ad uso strumentale anche se il comune è classificato come montano con l'aliquota massima dell'1 per mille.

Siete d'accordo?

Re: FABBRICATI RURALI TASI

MessaggioInviato: 14/06/2016, 12:58
da lucio guerra
è la legge che lo dice....... poi ogni comune come sempre fa tutto ed il contrario di tutto

IMU

Art. 9, comma 8 D Lgs 23/2011 - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.
Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

INSERITI IN 1^ LETTURA ALLA CAMERA LEGGE DI STABILITA’ 2014
708. A decorrere dall’anno 2014, non è dovuta l’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

TASI

INSERITO IN 1^ LETTURA ALLA CAMERA LEGGE DI STABILITA’ 2014
678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.