Fabbricati rurali e iscrizione in catasto

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10808/2016, è pervenuta alle seguenti conclusioni in materia di ICI su fabbricati rurali:
• l’immobile iscritto in catasto nelle cat. A/6 o D/10 non è assoggettabile a ICI;
• l’immobile iscritto in una diversa categoria catastale, pur in presenza dei requisiti previsti per la ruralità, è soggetto al versamento dell’ICI;
• il contribuente che pretende l’esenzione dell’imposta per un fabbricato non iscritto a catasto nelle cat. A/6 o D/10 deve autonomamente impugnare l’atto di classamento dell’immobile interessato;
• il Comune che ritiene non sussistenti i requisiti di ruralità per un immobile iscritto a catasto nelle cat. A/6 o D/10 deve autonomamente impugnare l’atto di classamento dell’immobile interessato;
• l’accertamento della sussistenza dei requisiti per la ruralità non può essere eseguito incidentalmente dal giudice tributario cui il contribuente presenta domanda per il rimborso dell’ICI.
• l’immobile iscritto in catasto nelle cat. A/6 o D/10 non è assoggettabile a ICI;
• l’immobile iscritto in una diversa categoria catastale, pur in presenza dei requisiti previsti per la ruralità, è soggetto al versamento dell’ICI;
• il contribuente che pretende l’esenzione dell’imposta per un fabbricato non iscritto a catasto nelle cat. A/6 o D/10 deve autonomamente impugnare l’atto di classamento dell’immobile interessato;
• il Comune che ritiene non sussistenti i requisiti di ruralità per un immobile iscritto a catasto nelle cat. A/6 o D/10 deve autonomamente impugnare l’atto di classamento dell’immobile interessato;
• l’accertamento della sussistenza dei requisiti per la ruralità non può essere eseguito incidentalmente dal giudice tributario cui il contribuente presenta domanda per il rimborso dell’ICI.