ICI sugli immobili sotto sequestro

A conferma della precedente sentenza n. 22216/2015, la sentenza n. 14678 della Cassazione dispone l’assoggettamento a ICI per gli immobili sottoposti a sequestro nel periodo anteriore al 1° gennaio 2014, data di entrata in vigore dell’art. 51, comma 3-bis del DLgs n. 159/2011.
L’assoggettabilità al tributo deriva dal fatto che il proprietario dell’immobile rimane “soggetto passivo dell’imposta, non giustificandosi alcune esenzione dal pagamento del tributo, atteso che il presupposto impositivo è la titolarità del diritto reale di godimento sul bene e non la disponibilità del bene”. A differenza della confisca, infatti, il sequestro penale non comporta la perdita della titolarità sui beni interessati.
Per i sequestri post-1/1/2014, è prevista la sospensione dei tributi il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli immobili oggetto di sequestro; tale disposizione, però, esclude dalla sospensione i tributi (come la TARI) basati sulla detenzione del bene.
L’assoggettabilità al tributo deriva dal fatto che il proprietario dell’immobile rimane “soggetto passivo dell’imposta, non giustificandosi alcune esenzione dal pagamento del tributo, atteso che il presupposto impositivo è la titolarità del diritto reale di godimento sul bene e non la disponibilità del bene”. A differenza della confisca, infatti, il sequestro penale non comporta la perdita della titolarità sui beni interessati.
Per i sequestri post-1/1/2014, è prevista la sospensione dei tributi il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli immobili oggetto di sequestro; tale disposizione, però, esclude dalla sospensione i tributi (come la TARI) basati sulla detenzione del bene.