Abi Pri Forze Armate

Gentili colleghi,
ho letto qualche post in archivio ma volevo chiedervi la conferma in ordine al seguente caso:
un dipendente delle forze armate che possiede due abitazioni (una a Roma e l'altra a Bergamo) è stato trasferito per motivi di servizio a Bergamo ed ha spostato la sua residenza dall'immobile di sua proprietà di Roma a quello di sua proprietà di Bergamo.
Alla luce di quanto disposto dalla Legge 147/2013,Comma 707: L'imposta municipale propria non si applica, altresi': (...) d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»; Domando:
1) il contribuente di cui trattasi ha facoltà di scegliere di considerare ABI PRI una delle due unità abitative a prescindere dalla residenza anagrafica, evidentemente in base al criterio della convenienza economica?
2) il contribuente di cui trattasi, possedendo più di una unità abitativa, si deve uniformare alla norma generale e considerare ABI PRI quella di sua proprietà dove ha spostato la sua residenza?
Ringrazio del consueto supporto
ho letto qualche post in archivio ma volevo chiedervi la conferma in ordine al seguente caso:
un dipendente delle forze armate che possiede due abitazioni (una a Roma e l'altra a Bergamo) è stato trasferito per motivi di servizio a Bergamo ed ha spostato la sua residenza dall'immobile di sua proprietà di Roma a quello di sua proprietà di Bergamo.
Alla luce di quanto disposto dalla Legge 147/2013,Comma 707: L'imposta municipale propria non si applica, altresi': (...) d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»; Domando:
1) il contribuente di cui trattasi ha facoltà di scegliere di considerare ABI PRI una delle due unità abitative a prescindere dalla residenza anagrafica, evidentemente in base al criterio della convenienza economica?
2) il contribuente di cui trattasi, possedendo più di una unità abitativa, si deve uniformare alla norma generale e considerare ABI PRI quella di sua proprietà dove ha spostato la sua residenza?
Ringrazio del consueto supporto