TARI E PEF

L'art.1, comma 683, della L.147/2013 dice che "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia......".
Nel caso in cui non si prevedano modifiche né a livello di spesa, né di impiego di mezzi o di personale o quant'altro, per cui si possa ragionevolmente supporre un PEF identico a quello dell'anno precedente, occorre riapprovare comunque un nuovo PEF anche se identico al precedente o si può far riferimento a quello del 2014 e deliberare per il 2015 le medesime tariffe?
Nel caso in cui non si prevedano modifiche né a livello di spesa, né di impiego di mezzi o di personale o quant'altro, per cui si possa ragionevolmente supporre un PEF identico a quello dell'anno precedente, occorre riapprovare comunque un nuovo PEF anche se identico al precedente o si può far riferimento a quello del 2014 e deliberare per il 2015 le medesime tariffe?