notifica agli eredi impersonale o individuale

Buonasera
mi trovo alle prese con le molteplici opinioni trovate su Internet riguardo alla notifica agli eredi.
In particolare ho capito che, secondo l'art. 65 primo comma, del Dpr 600/1973,la regola fissata al riguardo è quella secondo cui gli eredi “rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa”.
Al riguardo, va anzitutto osservato che il secondo comma dell’articolo 65 del Dpr 600/1973 prevede che gli eredi “devono comunicare” (direttamente o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, “nel qual caso - la comunicazione, n.d.a. - si intende fatta nel giorno di spedizione”) all'ufficio finanziario competente in ragione del domicilio fiscale del de cuius le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale.
A completamento della disciplina normativa sul punto, il quarto comma del medesimo articolo 65 stabilisce che “La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma”.
Io, tuttavia, non riesco a capire QUANDO un comune può decidere che tipo di notifica effettuare e COME possa un comune sapere se la comunicazione degli eredi sopra citata è stata effettuata o meno.
Vale la copia della dichiarazione di successione ricevuta dall'Agenzia delle Entrate? e se si, nel caso in cui un contribuente sia defunto nel 2012 e io mi ritrovo a notificare un atto nel 2016 come posso essere sicura che l'indirizzo indicato nella dichiarazione di successione sia ancora quello dove effettivamente dimorano gli eredi?
mi trovo alle prese con le molteplici opinioni trovate su Internet riguardo alla notifica agli eredi.
In particolare ho capito che, secondo l'art. 65 primo comma, del Dpr 600/1973,la regola fissata al riguardo è quella secondo cui gli eredi “rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa”.
Al riguardo, va anzitutto osservato che il secondo comma dell’articolo 65 del Dpr 600/1973 prevede che gli eredi “devono comunicare” (direttamente o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, “nel qual caso - la comunicazione, n.d.a. - si intende fatta nel giorno di spedizione”) all'ufficio finanziario competente in ragione del domicilio fiscale del de cuius le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale.
A completamento della disciplina normativa sul punto, il quarto comma del medesimo articolo 65 stabilisce che “La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma”.
Io, tuttavia, non riesco a capire QUANDO un comune può decidere che tipo di notifica effettuare e COME possa un comune sapere se la comunicazione degli eredi sopra citata è stata effettuata o meno.
Vale la copia della dichiarazione di successione ricevuta dall'Agenzia delle Entrate? e se si, nel caso in cui un contribuente sia defunto nel 2012 e io mi ritrovo a notificare un atto nel 2016 come posso essere sicura che l'indirizzo indicato nella dichiarazione di successione sia ancora quello dove effettivamente dimorano gli eredi?