da NIKI » 01/02/2017, 13:43
..anche se in un articolo su: professionisti.it narrava:
Tuttavia, il beneficio si applica solo alle violazioni di omessa o infedele dichiarazione. Non è ammessa adesione relativamente agli accertamenti notificati per omesso, tardivo o parziale versamento del tributo. La sanzione del 30% irrogata per queste violazioni non è riducibile a un terzo. Nelle ipotesi di omessa o infedele denuncia, invece, il pagamento della sanzione in misura ridotta e il contestuale versamento del tributo accertato comportano la rinuncia da parte del contribuente a contestare il provvedimento emanato dal comune. Va rilevato che la riduzione della sanzione nei casi di adesione all'accertamento, che comporta l'acquiescenza del contribuente, nulla ha a che vedere con lo strumento della definizione agevolata previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 472/1997. Quest'ultimo beneficio si estende a tutti i tributi, erariali e locali, e non impone la rinuncia a impugnare l'accertamento. È però necessario informare il contribuente che può aderire all'accertamento o, in via alternativa, può fruire della definizione agevolata. In entrambi i casi la sanzione è ridotta a un terzo. Sarebbe stato meglio differenziare, come era prima dell'intervento normativo, le due misure delle sanzioni (1/4 e 1/3), a seconda che l'interessato scelga o meno di rinunciare