http://www.tcnotiziario.it/Articolo/Ind ... JNVzJrNWQ= "La parte ricorrente, infatti, tralascia di considerare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di notifica degli avvisi di accertamento tributario, qualora l'Amministrazione finanziaria, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, faccia richiesta al Comune di provvedere all'incombente a mezzo di messi comunali si instaura, tra Amministrazione ed ente locale, un rapporto di preposizione gestoria che deve essere qualificato come mandato "ex lege", la cui violazione costituisce, se del caso, fonte di responsabilità esclusiva a carico del Comune, non essendo ravvisabile l'instaurazione di un rapporto di servizio diretto tra l'Amministrazione finanziaria e i messi comunali, che operano alle esclusive dipendenze dell'ente territoriale- cfr. Cass. 23679/2008; Cass. n. 23462/2010; v., anche Cass. S.U. n. 6409/2005 a proposito dell’inserimento organico del messo comunale nella struttura dell’ente locale-. Ciò conferma che il messo comunale, in quanto incardinato nell’amministrazione locale di appartenenza, non costituisce un autonomo organo istituzionale dotato di competenze autonome e distinte dal Comune, immedesimandosi dunque nell’ente locale. Da ciò consegue che correttamente la CTR ha tenuto in considerazione, ai fini del decorso del termine di decadenza dall’azione impositiva, il momento di consegna dell’atto al comune nel quale si incardina la figura professionale del messo comunale, non essendo in alcun modo ipotizzabile altra diversa data di effettiva consegna dell’atto a detto ufficio, apparendo pertanto del tutto irrilevante l’epoca di materiale ricezione dell’atto da notificare al messo comunale medesimo."
Ho trovato un link che riporta più per esteso la sentenza ... secondo questo disposto, quindi, la notifica al contribuente è da intendersi non valida ma chi ha chiesto la notifica può chiedere il danno al Comune i cui messi notificatori non hanno adempiuto in tempo
