Emendamenti Relatore conversione DL 4-2015

Emendamenti presentati dal Relatore (Sen. Federico Fornaio) in 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) Senato - Conversione DL n.4/2015
Scadenza conversione 25 marzo 2015
Proposte di modifica al DDL n. 1749
(VERSAMENTI ENTRO 31-03-2015 SENZA SANZIONI E INTERESSI)
1.101 - IL RELATORE
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di ritardato versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, qualora lo stesso sia effettuato entro il termine del 31 marzo 2015».
(DIRITTO DI RIMBORSO)
1.102 (Testo 2) - IL RELATORE
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. I contribuenti che hanno effettuato versamenti dell'lMU relativamente ai terreni che risultavano imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2014, e che per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà con proprio regolamento».
(FONDO DI RIEQUILIBRIO IN BASE AL GETTITO “REALE”)
1.108 - IL RELATORE
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
«9-bis. Entro il 30 aprile 2015, il Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sulla base di una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, provvede alla verifica dell'andamento del gettito reale dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, da emanarsi entro il 30 maggio 2015, sono stabilite le modalità per la compensazione in favore dei Comuni che abbiano registrato un minor gettito rispetto a quello preventivato, a valere sulle risorse disponibili del Fondo di cui al comma 9-ter;
9-ter. Ai fini di cui al comma 9-bis, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo di riequilibrio, con dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015;
9-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 9-bis e 9-ter, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
Scadenza conversione 25 marzo 2015
Proposte di modifica al DDL n. 1749
(VERSAMENTI ENTRO 31-03-2015 SENZA SANZIONI E INTERESSI)
1.101 - IL RELATORE
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di ritardato versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, qualora lo stesso sia effettuato entro il termine del 31 marzo 2015».
(DIRITTO DI RIMBORSO)
1.102 (Testo 2) - IL RELATORE
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. I contribuenti che hanno effettuato versamenti dell'lMU relativamente ai terreni che risultavano imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2014, e che per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà con proprio regolamento».
(FONDO DI RIEQUILIBRIO IN BASE AL GETTITO “REALE”)
1.108 - IL RELATORE
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
«9-bis. Entro il 30 aprile 2015, il Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sulla base di una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, provvede alla verifica dell'andamento del gettito reale dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, da emanarsi entro il 30 maggio 2015, sono stabilite le modalità per la compensazione in favore dei Comuni che abbiano registrato un minor gettito rispetto a quello preventivato, a valere sulle risorse disponibili del Fondo di cui al comma 9-ter;
9-ter. Ai fini di cui al comma 9-bis, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo di riequilibrio, con dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015;
9-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 9-bis e 9-ter, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».