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TARSU ACCERTAMENTI 2011

Inviato:
09/03/2017, 21:25
da pigi
La Cassazione con due sentenze nel 2016 ha affermato, chiarendo i termini per la presentazione della denuncia, che i 5 anni per l' accertamento decorrono dal 21 gennaio immediatamente successivo alla denuncia, e pertanto, per tutti i soggetti già presenti nel 2010, il termine per l' accertamento del 2011 era il 31/12/2016 e non il 31/12/2017 come tutti i comuni ritenevano alla luce del quinto anno successivo alla denuncia.
Di fatto i comuni hanno perso, nel 2016, l' introito per il 2010 e nel 2017 l' introito per il 2011.
Qualcuno sa di contestazioni a proposito?
Re: TARSU ACCERTAMENTI 2011

Inviato:
11/03/2017, 19:00
da nic
mi auguro che significhi che AL 31/12/2016 si poteva accertare l'omessa tarsu 2010 e l'infedele 2011
mentre al 31/12/2017 si può accertare l'omessa tarsu 2011 e l'infedele 2012

Re: TARSU ACCERTAMENTI 2011

Inviato:
14/03/2017, 17:53
da albino
se la denuncia viene fatta correttamente (o annuale come IVA IRPEF o ultrattiva come TARSU, ICI, IMU ecc.) essa si equipara all'accertamento definitivo (come anche da Cassazione ha confermato); dunque in tal caso non c'è nessun obbligo tributario da accertare e va fatta direttamente l'ingiunzione fiscale o il ruolo esecutivo nei tre anni dall'anno di imposta (perché è quello l'anno di accertamento definitivo). In tal caso tale riscossione coattiva è da annullare se esercitata oltre il terzo anno dall'anno di imposta.
Quindi:
- se la denuncia è fatta correttamente il Comune o ente impositore ha tre anni di tempo per fare la riscossione coattiva (ing. fiscale o cartella esecutiva) pena di decadenza;
- solo se la denuncia è omessa o infedele il Comune o ente impositore ha tempo 5 anni dall'anno di imposta per accertare l'evasione e solo in tal caso i tre anni di decadenza predetti non decorrono dall'anno di imposta ma d quando il detto accertamento diventa definitivo per mancata opposizione o vittoria in giudizio.
Re: TARSU ACCERTAMENTI 2011

Inviato:
17/03/2017, 13:30
da pigi
mi riferivo ad accertamenti per infedeltà o d' ufficio. Dalla motivazione delle sentenze (22224/2016 e 12795/16) entro il 31/12/2016 non poteva più accertarsi il 2010 e, di conseguenza, entro il 31/12/2017 non può più accertarsi il 2011, a meno di nuove denunce presentate oltre il 20 gennaio .
Leggendo le sentenze capirete meglio il problema.