Introduzione agevolazioni/esenzioni Tari

L'Amministrazione è intenzionata d introdurre una forma di esenzione temporanea a favore delle utenze non domestiche che aprono un'attività in locali che in precedenza erano inutilizzati da tanto tempo e con una superficie massima di vendita di mq. 150.
Il comma 660 dell'articolo unico della legge 147/2013 prevede la facoltà di finanziare tale spesa con apposite autorizzazioni assicurate con ricorso a risorse extra Tari.
Premesso che non è possibile preventivare la spesa, se non a consuntivo, a causa dell'impossibilità di sapere se ci saranno e quanti saranno i possibili beneficiari e considerato che, ad oggi, su tali locali non si riscuote già nulla perché non occupati da nessuno e non si riscuoterebbe nulla per i prossimi due anni di vigenza della novellata esenzione, si chiede se sia corretto che l'Amministrazione eviti di finanziare tale ipotetica spesa con fondi extra Tari ma venga posta a carico della restante platea di contribuenti in applicazione del metodo normalizzato di calcolo delle tariffe che prevede l'applicazione del principio di autofinanziamento con la Tari di tutti i costi dei servizi di igiene urbana.
Nell'esprimere una risposta al quesito si consideri che nel vigente Regolamento comunale approvato nel 2014 è inserita la norma seguente: "Il costo delle riduzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’articolo 1 - comma 654 -della legge 27 dicembre 2013, n. 147.".
grazie
Il comma 660 dell'articolo unico della legge 147/2013 prevede la facoltà di finanziare tale spesa con apposite autorizzazioni assicurate con ricorso a risorse extra Tari.
Premesso che non è possibile preventivare la spesa, se non a consuntivo, a causa dell'impossibilità di sapere se ci saranno e quanti saranno i possibili beneficiari e considerato che, ad oggi, su tali locali non si riscuote già nulla perché non occupati da nessuno e non si riscuoterebbe nulla per i prossimi due anni di vigenza della novellata esenzione, si chiede se sia corretto che l'Amministrazione eviti di finanziare tale ipotetica spesa con fondi extra Tari ma venga posta a carico della restante platea di contribuenti in applicazione del metodo normalizzato di calcolo delle tariffe che prevede l'applicazione del principio di autofinanziamento con la Tari di tutti i costi dei servizi di igiene urbana.
Nell'esprimere una risposta al quesito si consideri che nel vigente Regolamento comunale approvato nel 2014 è inserita la norma seguente: "Il costo delle riduzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’articolo 1 - comma 654 -della legge 27 dicembre 2013, n. 147.".
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