Unità Collabenti F-2 ed F-4 sono soggette all'imposta

se ancora non fosse chiaro .......
- CTR – Firenze : Sentenza n. 26-5-15 pronunciata il 30-09-2014
depositata in segreteria il 09-01-2015
- CTR – Firenze : Sentenza n. 27-5-15 pronunciata il 30-09-2014
depositata in segreteria il 09-01-2015
La società xxxxxxxxxxxxxxxxxx ricorreva avverso l’avviso di accertamento in rettifica per l’anno 2006, relativamente ad alcuni immobili acquistati dalla società agricola xxxxxxxxxxxx, accertando sulla base delle rendite presunte un maggior valore dell'area fabbricabile per una maggiore ímposta di € xxxxxxxxxxxxxx, mentre gli immobili erano classificati come unità collabenti privi di rendita catastale …………….
………………….omissis
ll Comune con proprie controdeduzioni sosteneva di aver tenuto conto del fatto che le aree erano iscritte come unità collabenti riducendo in autotutela i valori venali di cui all'accertamento impugnato (calcolato su rendita presuta del fabbricato), RITENENDO COMUNQUE SOGGETTA A TASSAZIONE L’AREA FABBRICABILE SULLA QUALE INSISTEVANO LE UNITÀ IMMOBILIARE e chiede pertanto il rigetto dell'appello
La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, con sentenza n .163 del 27-06-2012, respingeva il ricorso, RITENENDO CORRETTA LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE COSÌ COME SUCCESSIVAMENTE RETTIFICATA DAL COMUNE ……….
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva preliminarmente che l 'accertamento scaturisce da una errata iscrizione per un notevole numero di anni dei fabbricati in questione nelle CATEGORIE PROVVISORIE F/2 ed F/4, senza che parte contribuente provvedesse ad una tempestiva richiesta di variazione in cat. A con attribuzione di rendita catastale
ll Comune verificato pertanto che trattatasi di unità collabenti, con un provvedimento di rettifica dell’originario classamento, non attribuiva alcun valore a tali fabbricati, mentre lo attribuiva all'area edificabile sulla base dei valori di mercato.
TALE PROCEDIMENTO DEVE ESSERE RITENUTO LOGICO E CORRETTO ………..non risultando invece applicabili né la norma più favorevole di cui all’art. 2 comma 5 del DL n .16/93, in quanto espressamente riferita alle tariffe d'estimo prevista per le abitazioni, né quelle di cui alla Legge 1089/39, trattandosi di un'area sulla quale insistevano unità collabenti e pertanto prive di valutazione
- CTR – Firenze : Sentenza n. 26-5-15 pronunciata il 30-09-2014
depositata in segreteria il 09-01-2015
- CTR – Firenze : Sentenza n. 27-5-15 pronunciata il 30-09-2014
depositata in segreteria il 09-01-2015
La società xxxxxxxxxxxxxxxxxx ricorreva avverso l’avviso di accertamento in rettifica per l’anno 2006, relativamente ad alcuni immobili acquistati dalla società agricola xxxxxxxxxxxx, accertando sulla base delle rendite presunte un maggior valore dell'area fabbricabile per una maggiore ímposta di € xxxxxxxxxxxxxx, mentre gli immobili erano classificati come unità collabenti privi di rendita catastale …………….
………………….omissis
ll Comune con proprie controdeduzioni sosteneva di aver tenuto conto del fatto che le aree erano iscritte come unità collabenti riducendo in autotutela i valori venali di cui all'accertamento impugnato (calcolato su rendita presuta del fabbricato), RITENENDO COMUNQUE SOGGETTA A TASSAZIONE L’AREA FABBRICABILE SULLA QUALE INSISTEVANO LE UNITÀ IMMOBILIARE e chiede pertanto il rigetto dell'appello
La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, con sentenza n .163 del 27-06-2012, respingeva il ricorso, RITENENDO CORRETTA LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE COSÌ COME SUCCESSIVAMENTE RETTIFICATA DAL COMUNE ……….
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva preliminarmente che l 'accertamento scaturisce da una errata iscrizione per un notevole numero di anni dei fabbricati in questione nelle CATEGORIE PROVVISORIE F/2 ed F/4, senza che parte contribuente provvedesse ad una tempestiva richiesta di variazione in cat. A con attribuzione di rendita catastale
ll Comune verificato pertanto che trattatasi di unità collabenti, con un provvedimento di rettifica dell’originario classamento, non attribuiva alcun valore a tali fabbricati, mentre lo attribuiva all'area edificabile sulla base dei valori di mercato.
TALE PROCEDIMENTO DEVE ESSERE RITENUTO LOGICO E CORRETTO ………..non risultando invece applicabili né la norma più favorevole di cui all’art. 2 comma 5 del DL n .16/93, in quanto espressamente riferita alle tariffe d'estimo prevista per le abitazioni, né quelle di cui alla Legge 1089/39, trattandosi di un'area sulla quale insistevano unità collabenti e pertanto prive di valutazione