validità notifica avviso di accertamento

buonasera ho due quesiti da proporre
Questo ente ha trasmesso ad una agenzia postale privata il 22/12/2015 degli avvisi di accertamento TARSU anno 2010 per la la stampa imbustamento e postalizzazzione ,tramite notifica a mezzo raccomandata A.R. agli interessati entro il 31/12/2015. L'agenzia Postale privata trasmette ad un suo incaricato il tutto per la notifica il giorno 30/12/2015. Loperatore incaricato della notifica inizia a notificare gli avvisi di accertamento il 31/12/2015 e termina le notifiche entro il 15/20 gennaio.
Poichè la Corte Costituzionale con sentenza n. 69/94 ha stabilito che" ai sensi dell'art. 3 e 24 della Costituzione le garanzie di conoscibilità dell'atto da parte del destinatario devono coordinarsi con l'interesse del notificante, per cui per il notificante la notifica si perfeziona con il compimento delle sole formalità che non sfuggono alla sua disponibilità, in altre parole nei casi di notifica a mezzo del servizio postale ordinario effettuata direttamente dall'Ente impositore con raccomandata A/R gli effetti della notificazione si producono, per il notificante al momento della consegna del piego all'ufficio postale e per il destinatario alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto" .
L'ufficio, alle istanze in autotutela presentate che evidenziavano la tardiva notifica dell'avviso di accertamento, ha risposto che le notifiche sono valide in ossequio alla sentenza sopra citata , ma quasi nessun contribuente ha pagato.
Pertanto mi chiedo:
1) le notifiche degli avvisi di accertamento effettuate nel mese di Gennaio sono valide? l'ufficio può procedere all'ingiunzione fiscale?
2) la notifica di atti tributari a mezzo di raccomandata A.R. ( avvisi di accertamento TARSU) sono regolari anche se effettuati da agenzia postale privata? o come per gli atti giudiziari la notificazione a mezzo raccomandata A.R. è di esclusiva competenza delle POSTE ITALIANE
Ringrazio anticipatamente tutti coloro che mi risponderanno
marenza
Questo ente ha trasmesso ad una agenzia postale privata il 22/12/2015 degli avvisi di accertamento TARSU anno 2010 per la la stampa imbustamento e postalizzazzione ,tramite notifica a mezzo raccomandata A.R. agli interessati entro il 31/12/2015. L'agenzia Postale privata trasmette ad un suo incaricato il tutto per la notifica il giorno 30/12/2015. Loperatore incaricato della notifica inizia a notificare gli avvisi di accertamento il 31/12/2015 e termina le notifiche entro il 15/20 gennaio.
Poichè la Corte Costituzionale con sentenza n. 69/94 ha stabilito che" ai sensi dell'art. 3 e 24 della Costituzione le garanzie di conoscibilità dell'atto da parte del destinatario devono coordinarsi con l'interesse del notificante, per cui per il notificante la notifica si perfeziona con il compimento delle sole formalità che non sfuggono alla sua disponibilità, in altre parole nei casi di notifica a mezzo del servizio postale ordinario effettuata direttamente dall'Ente impositore con raccomandata A/R gli effetti della notificazione si producono, per il notificante al momento della consegna del piego all'ufficio postale e per il destinatario alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto" .
L'ufficio, alle istanze in autotutela presentate che evidenziavano la tardiva notifica dell'avviso di accertamento, ha risposto che le notifiche sono valide in ossequio alla sentenza sopra citata , ma quasi nessun contribuente ha pagato.
Pertanto mi chiedo:
1) le notifiche degli avvisi di accertamento effettuate nel mese di Gennaio sono valide? l'ufficio può procedere all'ingiunzione fiscale?
2) la notifica di atti tributari a mezzo di raccomandata A.R. ( avvisi di accertamento TARSU) sono regolari anche se effettuati da agenzia postale privata? o come per gli atti giudiziari la notificazione a mezzo raccomandata A.R. è di esclusiva competenza delle POSTE ITALIANE
Ringrazio anticipatamente tutti coloro che mi risponderanno
marenza