iMU FALLIMENTO E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Leggendo la norma 504/1992, art. 10, c.6 ed il forum ho inteso quanto segue.
prima dell'apertura del fallimento il comune deve emettere avviso di accertamento ed insinuarsi
Dopo l'apertura del fallimento vi è una sorta di sospensione di imposta.
venduto l'immobile il curatore ha 90 gg per versare.
Nell'ultimo caso il curatore come versa, con ravvedimento operoso (anche se tributi più vecchi di un anno)?
viewtopic.php?f=7&t=13222&p=53476&hilit=fallimentare&sid=75f6eecb64a39c0d4f8944084920db35#p53476
L'ICI/IMU invece ante fallimento doveva essere stata insinuata nel passivo fallimentare ed è soggetta alla normativa generale della c.d. "par condicio creditorum", ricordando che il nostro privilegio è di 20° grado.. per cui.. bisogna accontentarsi delle somme derivanti dalle varie ripartizioni (se arriva qualcosa). Per la restante parte.. non c'è niente da fare
L'Imu maturata durante il periodo fallimentare è da versare entro i 90 giorni dalla vendita dell'immobile ed è un debito prededucibile della procedura
prima dell'apertura del fallimento il comune deve emettere avviso di accertamento ed insinuarsi
Dopo l'apertura del fallimento vi è una sorta di sospensione di imposta.
venduto l'immobile il curatore ha 90 gg per versare.
Nell'ultimo caso il curatore come versa, con ravvedimento operoso (anche se tributi più vecchi di un anno)?
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L'ICI/IMU invece ante fallimento doveva essere stata insinuata nel passivo fallimentare ed è soggetta alla normativa generale della c.d. "par condicio creditorum", ricordando che il nostro privilegio è di 20° grado.. per cui.. bisogna accontentarsi delle somme derivanti dalle varie ripartizioni (se arriva qualcosa). Per la restante parte.. non c'è niente da fare
L'Imu maturata durante il periodo fallimentare è da versare entro i 90 giorni dalla vendita dell'immobile ed è un debito prededucibile della procedura