da lucio guerra » 06/06/2017, 14:28
la mia opinione è diversa .....
Il diritto d'abitazione del coniuge superstite, previsto dall'art. 540 c.c., così come modificato dalle l. 19 maggio 1975 n. 151, applicabile anche in caso di successione legittima, si costituisce al momento del decesso di uno dei coniugi, qualora in tale momento (decesso) la casa adibita a residenza familiare risulti di proprietà del defunto o comuni.
sembra invece non rispettato il requisito della trascrizione (c.d. pubblicità dichiarativa), nel senso che, nel trasferimento di diritti di proprietà o diritti reali di godimento, prevale quello che viene trascritto per primo, anche se successivo nel tempo.
quindi qualora in seguito alla costituzione del diritto d'abitazione art.540 cc (decesso del coniuge) non fossero avvenuti trasferimenti di diritti di proprietà o diritti reali di godimento, il diritto d'abitazione sarebbe stato applicabile anche se non trascritto
nel caso segnalato invece, viene indicato l'inserimento di usufrutto regolarmente trascritto, è questo prevale, a mio avviso, sul diritto d'abitazione non trascritto