Niente bonus IMU al coadiuvante agricolo

L’ordinanza n. 11979/2017 della Cassazione si posiziona in contrasto con l’opinione del ministero che ritiene applicabili anche al coadiuvante agricolo tutte le agevolazioni spettanti al coltivatore diretto.
Riprendendo la tesi dell’Anci Emilia Romagna (circolare n. 92/2016), la Cassazione nega la sussistenza sia del requisito oggettivo sia di quello soggettivo:
• il coadiuvante non è conduttore diretto;
• il coadiuvante, pur iscritto alla stessa forma previdenziale del coltivatore diretto, non ne acquisisce la qualifica.
Ordinanza: http://www.studiosigaudo.com/wp-content/uploads/1979.pdf
Riprendendo la tesi dell’Anci Emilia Romagna (circolare n. 92/2016), la Cassazione nega la sussistenza sia del requisito oggettivo sia di quello soggettivo:
• il coadiuvante non è conduttore diretto;
• il coadiuvante, pur iscritto alla stessa forma previdenziale del coltivatore diretto, non ne acquisisce la qualifica.
Ordinanza: http://www.studiosigaudo.com/wp-content/uploads/1979.pdf