Buongiorno, chiedo la Vostra opinione, se possibile con riferimenti NORMATIVI per il riconoscimento della riduzione della base imponibile per i fabbricati in comproprietà tra comodante e comodatario.
Conosciamo l'interpretazione IFEL che prima dice che non è possibile perchè non si configura lo schema legale del comodato d'uso e dopo un mese dice che "tuttavia non si rinviene nella norma nulla che ne impedisca il riconoscimento", ma conosciamo anche interpretazioni più approfondite che orientano in tutt'altro senso: cito
"La possibilità di equiparazione ai fini Imu, con il regolamento comunale, all’abitazione principale delle unità immobiliari concesse in uso gratuito ai perenti, prevista dall’art. 2bis del decreto legge n. 102 del 2013 nonché dal comma 2 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 (come modificato dal numero 3 della lettera b del comma 707 della legge n. 147 del 2013), ha fatto ritornare di attualità una problematica, già presentatasi per l’Ici a seguito della previsione contenuta nella lettera e) del comma 1 dell’art. 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ossia: è possibile riconoscere l’agevolazione fiscale in caso di concessione del comodato d’uso gratuito ad un contitolare dell’abitazione?
In primis è opportuno chiarire la corretta natura dell’istituto, evitando di confondere l’uso gratuito previsto dall’art. 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997 con il diritto di uso disciplinato dall’art. 1021 del codice civile.
Invero, il predetto articolo 59 non attiene al diritto di uso (diritto reale di godimento), ex art. 1021 del codice civile, bensì riguarda la possibilità concessa ad un soggetto di utilizzare una abitazione che altrimenti non potrebbe usarla per assenza di un qualsivoglia titolo che legittimi l’utilizzo. L’istituto è, pertanto, assimilabile al comodato gratuito disciplinato dagli artt. 1803 e seguenti del codice civile.
La ratio della disposizione sta, cioè, nel riconoscere una agevolazione a favore di un soggetto che, anziché trarre una redditività dall’utilizzo del fabbricato, con proprio atto di liberalità permette di utilizzarlo gratuitamente ad un altro soggetto che non avrebbe alcun titolo per farlo.
Va da sé che nel caso in cui un soggetto è già legittimato ad utilizzare l’abitazione (perché, ad esempio, ne è comproprietario) non necessita di alcun atto di liberalità da parte degli altri contitolari, né rileva la scelta di questi ultimi di rinunciare al loro diritto di utilizzare anch’essi l’abitazione. La predetta scelta attiene soltanto ai rapporti giuridici tra le parti (i contitolari) e non rileva nel rapporto tributario di ognuno di esse, ciò in base al principio della “indisponibilità dell’obbligazione tributaria” vigente nel nostro ordinamento.
Ne consegue che, nel caso sopra descritto, alcuna agevolazione può essere riconosciuta al contitolare che permette di utilizzare, anche gratuitamente, l’abitazione ad un altro comproprietario.
Ne deve meravigliare che dall’applicazione di detto principio può derivare, a titolo di esempio, la situazione di seguito descritta:
un soggetto proprietario esclusivo di due abitazioni le destina una a propria abitazione principale e l’altra la concede in uso gratuito ad un proprio figlio (dimorante nella stessa); in questo caso non è dovuta alcuna imposta per entrambe le abitazioni (la prima rientrante nel concetto di abitazione principale, ex comma 2 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, e l’altra ad essa assimilata con disposizione regolamentare);
a seguito del decesso del padre, l’imposta complessivamente dovuta per le due abitazioni non è più pari a zero. Ciò in quanto, in caso di successione legittima, il coniuge superstite ed il figlio sono comproprietari (al 50% ciascuno) delle due abitazioni. Mentre, però, per l’ex casa coniugale l’imposta rimane non dovuta (il soggetto passivo è soltanto il coniuge superstite in quanto proprietario al 50% e titolare del diritto di abitazione, ex art. 540 del codice civile, per la restante parte, restando il figlio escluso dagli obblighi d’imposta) per l’altra abitazione si verifica la seguente situazione:
il comproprietario dimorante (il figlio) non versa alcuna imposta in quanto la stessa rappresenta la sua abitazione principale, mentre la madre versa l’imposta dovuta, in ragione del 50% di possesso, perché non può beneficiare dell’agevolazione riconosciuta in caso di concessione dell’abitazione in uso gratuito. Ciò in quanto, come sopra detto, a differenza di quando era in vita il padre (il figlio non aveva alcun titolo per poter utilizzare l’abitazione e necessitava, quindi, di un atto di liberalità da parte del padre), dopo il decesso il figlio è diventato comproprietario con conseguente diritto pieno, al pari dell’altro comproprietario (la madre), di utilizzare l’abitazioni senza necessità di alcun atto di liberalità da parte della stessa e senza che la madre possa impedirgli di utilizzare l’abitazione; è soltanto possibile, cioè regolare i rapporti giuridici tra le parti (anche in sede giudiziale) con estraneità, però, dal rapporto tributario di ciascuno di esse.
L’interpretazione sopra fornita non soltanto si ritiene conforme al dettato normativo ma appare, altresì, l’unica possibile stante il principio della “stretta interpretazione” (non permette interpretazioni analogiche ovvero estensive) vigente nel nostro ordinamento con riguardo a disposizioni che disciplinano agevolazioni tributarie."
Il nostro Comune si è orientato sul non riconoscimento del comodato in caso di comproprietà, ma con IFEL che lascia aperti i dubbi, i contribuenti e i commercialisti remano in direzione diversa...anche se IFEL non è "norma".
Chiediamo la Vostra opinione in merito o se conoscete eventuali orientamenti (magari anche del Ministero che al momento nella circolari non ne parla) che spingano al riconoscimento, magari un po' più motivati di IFEL. Voi come vi comportate?
Grazie