NOTIFICA ATTI TRIBUTARI TRAMITE PEC

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Messaggioda Chiarad » 18/07/2017, 16:33

A partire dal 1° luglio è obbligo notificare gli atti tributari alle ditte individuali e società tramite PEC.
Come si procede?
L'atto va quindi firmato digitalmente dal Funzionario?
Il messo notificatore deve fare la relata di notifica?
Ci sono delle frasi specifiche da apporre sull'accertamento?
Grazie
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Re: NOTIFICA ATTI TRIBUTARI TRAMITE PEC

Messaggioda lucio guerra » 18/07/2017, 16:56

-L'atto va quindi firmato digitalmente dal Funzionario

SI

- Il messo notificatore deve fare la relata di notifica?

NO è la ricevuta di avvenuta consegna della pec che ha valore di notifica

- Ci sono delle frasi specifiche da apporre sull'accertamento?

NON RITENGO SIANO NECESSARIE FRASI SPECIFICHE
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Re: NOTIFICA ATTI TRIBUTARI TRAMITE PEC

Messaggioda tanino » 18/07/2017, 18:11

Dal 1^ luglio, per le Ditte/Società esclusivamente tramite PEC oppure anche con le rituali forme di notifica?
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Re: NOTIFICA ATTI TRIBUTARI TRAMITE PEC

Messaggioda Neni » 19/07/2017, 8:30

Quindi non solo per Agenzia delle Entrate, ma l'obbligo è anche per noi?
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Re: NOTIFICA ATTI TRIBUTARI TRAMITE PEC

Messaggioda lucio guerra » 19/07/2017, 8:37

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 ottobre 2016, n. 193 Testo del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 249 del 24 ottobre 2016), coordinato con la legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225 (in questo stesso S.O. alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.». (16A08374) (GU Serie Generale n.282 del 02-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 53)

all’articolo 7-quater, commi 6-7 e 8.

PUO'

6. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e
alle modalita' di notificazione previste dalle norme relative alle
singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente
comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge
devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in
forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi
istituiti con legge dello Stato puo' essere effettuata direttamente
dal competente ufficio con le modalita' previste dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.
68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del
destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di
posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite
la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva,
di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura,
l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno
sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la
casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di
posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la
notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico
dell'atto nell'area riservata del sito internet della societa'
InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a
quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la
durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre da' notizia al
destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera
raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini
del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la
notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel
momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica
certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa
attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del
messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla
data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore
della casella di posta elettronica certificata del destinatario
trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel
quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione
dell'avviso nel sito internet della societa' InfoCamere Scpa. Nelle
more della piena operativita' dell'anagrafe nazionale della
popolazione residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad
avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire
nell'INI-PEC, la notificazione puo' essere eseguita a coloro che ne
facciano richiesta, all'indirizzo di posta elettronica certificata di
cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica certificata
di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un
parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63,
secondo comma, secondo periodo, del presente decreto, specificamente
incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati,
secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo
precedente, l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai
fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a
quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa.
Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato
la richiesta risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo
di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a
seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta
satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del
contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le
disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri
atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese
le disposizioni del presente articolo diverse da quelle del presente
comma e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non
modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di
procedura civile».
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle
notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono
essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1°
luglio 2017. Resta ferma per gli avvisi e gli altri atti che per
legge devono essere notificati fino al 30 giugno 2017 la disciplina
vigente prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
8. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui
al settimo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 6 del
presente articolo, e' emanato entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
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