Imposta di soggiorno, deroga al blocco dei tributi

I Comuni hanno la possibilità di istituire o rimodulare le tariffe dell’imposta di soggiorno anche dopo l’approvazione del bilancio di previsione. Questo è quello che è stato previsto dall’articolo 4, comma 7, della manovra correttiva Dl n.50/2017. È stata infatti data la possibilità ai Comuni turistici di procedere con l’istituzione o la modifica delle tariffe dell’imposta di soggiorno, in deroga al “blocco” dei tributi e alla normativa che disciplina l’efficacia delle delibere comunali.
In accordo con quanto previsto dallo statuto dei diritti del contribuente non è stata invece prevista l’introduzione dell’imposta in via retroattiva. La decorrenza, o l’aumento delle relative tariffe, non dovrebbe infatti essere inferiore a 60 giorni dall’approvazione della delibera. È inoltre lasciata all’ente la facoltà, se prevista del regolamento comunale, di estendere l’applicazione del tributo anche alle locazioni brevi, ossia quelle inferiori ai 30 giorni.
In accordo con quanto previsto dallo statuto dei diritti del contribuente non è stata invece prevista l’introduzione dell’imposta in via retroattiva. La decorrenza, o l’aumento delle relative tariffe, non dovrebbe infatti essere inferiore a 60 giorni dall’approvazione della delibera. È inoltre lasciata all’ente la facoltà, se prevista del regolamento comunale, di estendere l’applicazione del tributo anche alle locazioni brevi, ossia quelle inferiori ai 30 giorni.