tares box auto - applicazione parte variabile?

tares box auto - applicazione parte variabile?

Messaggioda mj89 » 22/08/2017, 18:08

Buonasera,

un dubbio: il collega che ha emesso il ruolo TARES, per una posizione di utenza domestica ha applicato le seguenti tariffe:
ABITAZIONE: parte fissa + variabile;
PERTINENZA: parte fissa + variabile.

Ad oggi, mi sono pervenute delle richieste di rimborso per la parte variabile della pertinenza (in quanto sostengono l'errata doppia applicazione della parte variabile sulla "casa").

A mio avviso è corretta l'interpretazione dei contribuenti ma l'amministrazione sostiene il contrario.

Informandomi in rete ho trovato interpretazioni discordanti tra di loro. Di seguito vi allego un interpretazione trovata dall'amministrazione:

"L’applicazione della TARES sulle utenze domestiche, ovvero sugli immobili destinati esclusivamente all’abitazione con le relative pertinenze, viene calcolata in base al numero dei componenti del nucleo familiare e alla metratura dell’abitazione e delle pertinenze.

La quota fissa si applica alla superficie dei locali abitativi e dei locali che ne costituiscono la relativa pertinenza, sulla base di tariffe fissate per le unità di superficie.

La quota variabile è determinata invece in relazione al numero degli occupanti.

In merito all’applicazione della parte variabile della tariffa ai locali di pertinenza delle abitazioni, l’art. 5 del dpr 27/4/1999, n.158 stabilisce che per le utenze domestiche la tariffa debba essere calcolata considerando sia la parte fissa che la parte variabile.

Non è quindi assolutamente sostenibile, in quanto non previsto dalla normativa, che nella commisurazione della tariffa per box e locali di pertinenza venga considerata la sola parte fissa, in quanto la normativa non opera alcuna distinzione tra superfici dei locali abitativi e quelle dei locali di pertinenza, che vengono considerate nel loro insieme come superfici ascrivibili a “Utenza Domestica”.

Come “Utenza Non Domestica” si considerano invece le superfici dei locali destinati ad attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e altre attività produttive in genere. Anche per le utenze non domestiche l’art. 6 del dpr 27/4/1999, n.158 stabilisce che la tariffa sia anch’essa composta da una parte fissa e da una variabile.

In conclusione quindi la normativa non prevede che ci sia una categoria di locali per i quali debba essere calcolata una tariffa che consideri solo la sua parte fissa"


Mi aiutate?????
Grazie in anticipo
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Re: tares box auto - applicazione parte variabile?

Messaggioda lucio guerra » 24/08/2017, 13:20

argomento molto dibattuto

la mia interpretazione coincide con quella IFEL in collaborazione con ANUTEL di seguito riportata in stralcio ed indicando il link di scarico del documento

http://www.fondazioneifel.it/documenti- ... -operative

pagina 188

Altro aspetto da disciplinare concerne il trattamento delle pertinenze. In quanto beni a servizio ed ornamento durevole del bene principale, si ritiene che debbano considerarsi parte integrante dell’abitazione, evitando l’applicazione di un’ulteriore quota variabile sulle stesse, già calcolata per la prima.

Dal punto di vista operativo si potrebbe procedere in due modi:

1) mantenere distinte le posizioni nel ruolo/lista di carico Tari: ciò rappresenta la soluzione più corretta ai fini dell’attribuzione dei dati catastali alle singole unità immobiliari (anche nell’ottica del futuro criterio di calcolo della base imponibile) ma implica una forzatura “informatica”, nel senso che occorre azzerare la quota variabile nella determinazione della tariffa per la pertinenza.

2) Considerare una solo posizione nel database dei contribuenti sommando i mq della casa con quelli della pertinenza: in questo modo la quota variabile viene calcolata una sola volta, ma nel ruolo/lista di carico Tari
ci sarà una sola posizione corrispondente a due identificativi catastali.
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Re: tares box auto - applicazione parte variabile?

Messaggioda lucio guerra » 20/10/2017, 13:57

mj89 ha scritto:Buonasera,

un dubbio: il collega che ha emesso il ruolo TARES, per una posizione di utenza domestica ha applicato le seguenti tariffe:
ABITAZIONE: parte fissa + variabile;
PERTINENZA: parte fissa + variabile.

Ad oggi, mi sono pervenute delle richieste di rimborso per la parte variabile della pertinenza (in quanto sostengono l'errata doppia applicazione della parte variabile sulla "casa").

A mio avviso è corretta l'interpretazione dei contribuenti ma l'amministrazione sostiene il contrario.

Informandomi in rete ho trovato interpretazioni discordanti tra di loro. Di seguito vi allego un interpretazione trovata dall'amministrazione:

"L’applicazione della TARES sulle utenze domestiche, ovvero sugli immobili destinati esclusivamente all’abitazione con le relative pertinenze, viene calcolata in base al numero dei componenti del nucleo familiare e alla metratura dell’abitazione e delle pertinenze.

La quota fissa si applica alla superficie dei locali abitativi e dei locali che ne costituiscono la relativa pertinenza, sulla base di tariffe fissate per le unità di superficie.

La quota variabile è determinata invece in relazione al numero degli occupanti.

In merito all’applicazione della parte variabile della tariffa ai locali di pertinenza delle abitazioni, l’art. 5 del dpr 27/4/1999, n.158 stabilisce che per le utenze domestiche la tariffa debba essere calcolata considerando sia la parte fissa che la parte variabile.

Non è quindi assolutamente sostenibile, in quanto non previsto dalla normativa, che nella commisurazione della tariffa per box e locali di pertinenza venga considerata la sola parte fissa, in quanto la normativa non opera alcuna distinzione tra superfici dei locali abitativi e quelle dei locali di pertinenza, che vengono considerate nel loro insieme come superfici ascrivibili a “Utenza Domestica”.

Come “Utenza Non Domestica” si considerano invece le superfici dei locali destinati ad attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e altre attività produttive in genere. Anche per le utenze non domestiche l’art. 6 del dpr 27/4/1999, n.158 stabilisce che la tariffa sia anch’essa composta da una parte fissa e da una variabile.

In conclusione quindi la normativa non prevede che ci sia una categoria di locali per i quali debba essere calcolata una tariffa che consideri solo la sua parte fissa"


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Re: tares box auto - applicazione parte variabile?

Messaggioda lucio guerra » 11/11/2017, 21:29

mj89 ha scritto:Buonasera,

un dubbio: il collega che ha emesso il ruolo TARES, per una posizione di utenza domestica ha applicato le seguenti tariffe:
ABITAZIONE: parte fissa + variabile;
PERTINENZA: parte fissa + variabile.

Ad oggi, mi sono pervenute delle richieste di rimborso per la parte variabile della pertinenza (in quanto sostengono l'errata doppia applicazione della parte variabile sulla "casa").

A mio avviso è corretta l'interpretazione dei contribuenti ma l'amministrazione sostiene il contrario.

Informandomi in rete ho trovato interpretazioni discordanti tra di loro. Di seguito vi allego un interpretazione trovata dall'amministrazione:

"L’applicazione della TARES sulle utenze domestiche, ovvero sugli immobili destinati esclusivamente all’abitazione con le relative pertinenze, viene calcolata in base al numero dei componenti del nucleo familiare e alla metratura dell’abitazione e delle pertinenze.

La quota fissa si applica alla superficie dei locali abitativi e dei locali che ne costituiscono la relativa pertinenza, sulla base di tariffe fissate per le unità di superficie.

La quota variabile è determinata invece in relazione al numero degli occupanti.

In merito all’applicazione della parte variabile della tariffa ai locali di pertinenza delle abitazioni, l’art. 5 del dpr 27/4/1999, n.158 stabilisce che per le utenze domestiche la tariffa debba essere calcolata considerando sia la parte fissa che la parte variabile.

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Re: tares box auto - applicazione parte variabile?

Messaggioda tributiromagnano » 14/11/2017, 12:25

Buongiorno,
spero di aver agito correttamente per le pertinenze che sono state conteggiate nella
superficie totale dell'abitazione (con applicazione di una sola quota variabile).

Nel caso il contribuente possieda, oltre all' abitazione principale, una seconda casa nel comune (allacciata ad utenze ma non occupata) a cui applico una riduzione per abitazione secondaria, come mi devo comportare per la quota variabile? non stiamo parlando di pertinenza..

ps :grazie per il link IFEL
tributiromagnano
 
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Re: tares box auto - applicazione parte variabile?

Messaggioda Riccardo Bardelli » 14/11/2017, 14:43

Nel caso il contribuente possieda, oltre all' abitazione principale, una seconda casa nel comune (allacciata ad utenze ma non occupata) a cui applico una riduzione per abitazione secondaria, come mi devo comportare per la quota variabile?


In questo caso nel nostro regolamento è previsto che sia indicato UN solo componente. Facendo una "forzatura" informatica perché automaticamente verrebbe inserito il numero dei componenti il nucleo familiare...


Altro caso dibattuto è chi NON RESIDENTE abbia più abitazioni nel comune.
In tal caso si applica a tutte le abitazioni il numero di componenti del nucleo familiare? (tre in caso di mancata dichiarazione del dato)
Riccardo Bardelli
 
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Re: tares box auto - applicazione parte variabile?

Messaggioda tributiromagnano » 14/11/2017, 15:29

Alcuni articoli che ho letto in questi giorni sull'argomento, per non parlare dei servizi al telegiornale, invitano i contribuenti a chiedere rimborso, qualora si ritrovino sull'avviso di pagamento due volte la quota variabile sulle civili abitazioni, senza precisare bene che la quota variabili indebita è solo quella relativa alle eventuali pertinenze (garage,depositi).
Se le unità immobiliari sono due distinti appartamenti, magari con indirizzi diversi? in questo caso la quota variabile dovrebbe essere conteggiata separatamente sulle due unità immobiliari.
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Re: tares box auto - applicazione parte variabile?

Messaggioda ullifa » 14/11/2017, 15:53

E' l'argomento del momento. Solita campagna diffamatoria verso al PA. Devono circoscrive la questione ai comuni interessati.

Oltretutto se il PF deve coprire al 100% vuol dire che le tariffe a monte erano errate e da un lato l'ente dovrà rimborsare dall'altro dovrà recuperare nel 2018 tali differenze. Solito italico ginepraio.
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