Reclamo o ricorso?

Al nostro ente, congiuntamente al concessionario della riscossione Agenzia delle Entrate – riscossione, è stato notificato un ricorso in CTP contenente una richiesta di annullamento previa sospensione di un’intimazione di pagamento del valore di euro circa 1.000.000,00.
Tale valore comprende, oltre ad avvisi di accertamento emessi da altri enti, tre cartelle TARSU emesse dal nostro Concessionario di euro circa 400,00 l’una per le quali non sono state sollevate questioni sull’applicazione del tributo, ma viene contestata solamente la prescrizione del termine quinquennale dalla data di notifica delle stesse alla data di intimazione.
Si chiede in merito a quanto esposto se tale ricorso:
1) Produce gli effetti di reclamo, sensi dell’art. 17-bis D.Lgs 546/1992, e dovrà essere rigettato per mancanza di legittimazione passiva dell’ente, avendo il contribuente eccepito dei vizi a noi non imputabili.
2) Non produce gli effetti di reclamo, essendo il valore complessivo dell’intimazione di pagamento superiore a euro 20.000,00, pur comprendendo atti non riguardanti il nostro Comune, e pertanto costituirci in giudizio chiedendo in tale sede l’estromissione dalla controversia.
Grazie
Tale valore comprende, oltre ad avvisi di accertamento emessi da altri enti, tre cartelle TARSU emesse dal nostro Concessionario di euro circa 400,00 l’una per le quali non sono state sollevate questioni sull’applicazione del tributo, ma viene contestata solamente la prescrizione del termine quinquennale dalla data di notifica delle stesse alla data di intimazione.
Si chiede in merito a quanto esposto se tale ricorso:
1) Produce gli effetti di reclamo, sensi dell’art. 17-bis D.Lgs 546/1992, e dovrà essere rigettato per mancanza di legittimazione passiva dell’ente, avendo il contribuente eccepito dei vizi a noi non imputabili.
2) Non produce gli effetti di reclamo, essendo il valore complessivo dell’intimazione di pagamento superiore a euro 20.000,00, pur comprendendo atti non riguardanti il nostro Comune, e pertanto costituirci in giudizio chiedendo in tale sede l’estromissione dalla controversia.
Grazie