ICP distributori carburante

Sul nostro territorio comunale abbiamo un distributore di carburante che non effettua il pagamento annuale dell’ICP in quanto sostiene che i mezzi esposti non abbiano carattere pubblicitario ma fungano solo come segnalazione della presenza del distributore e dei prodotti in esso venduti.
Ho letto attentamente la risoluzione Ministeriale n. 173/E del 30.7.1997 che disciplina i cartelli esposti presso le aree di rifornimento di carburante e mi sembra evinca chiaramente il fatto che debbano essere assoggettate i mezzi pubblicitari superiori a 5 mq. in caso di insegne e, quelli superiori a mezzo metro quadrato, per quanto riguarda le scritte riproducenti il marchio di fabbrica apposte sulle pompe di erogazione in quanto esposte a garanzia del consumatore. Esclude chiaramente dall’applicazione del tributo quei cartelli che abbiano il mero scopo di fornire semplici comunicazioni al pubblico (simbolo pistola erogatrice, olio, controllo gomme, etc..).
La nostra richiesta di pagamento si è esplicitata in un cassonetto bifacciale di mq. 6,16 e di n. 4 decorazioni di mq. 1,28.
Il contribuente in questione però ha già presentato due ricorsi presso la CTP di Bergamo, vincendo in entrambi i casi, sostenendo la tesi di cui sopra e cioè che non si tratta di mezzi pubblicitari ma semplicemente di indicazione.
Ora, mi trovo nella condizione di dover emettere avviso di accertamento per omesso pagamento, sapendo già che verrà impugnato con buone (se non certe) probabilità di perdere.
Mi chiedo anche come mai gli altri grandi distributori paghino regolarmente senza sollevare alcuna questione.
A me la circolare sembra chiarissima ma le motivazioni dei ricorsi sollevano una questione più ampia che va oltre le metrature ed il tipo di cartello e si addentrano nella natura o non natura pubblicitaria del mezzo stesso.
Cosa ne pensate?
Ho letto attentamente la risoluzione Ministeriale n. 173/E del 30.7.1997 che disciplina i cartelli esposti presso le aree di rifornimento di carburante e mi sembra evinca chiaramente il fatto che debbano essere assoggettate i mezzi pubblicitari superiori a 5 mq. in caso di insegne e, quelli superiori a mezzo metro quadrato, per quanto riguarda le scritte riproducenti il marchio di fabbrica apposte sulle pompe di erogazione in quanto esposte a garanzia del consumatore. Esclude chiaramente dall’applicazione del tributo quei cartelli che abbiano il mero scopo di fornire semplici comunicazioni al pubblico (simbolo pistola erogatrice, olio, controllo gomme, etc..).
La nostra richiesta di pagamento si è esplicitata in un cassonetto bifacciale di mq. 6,16 e di n. 4 decorazioni di mq. 1,28.
Il contribuente in questione però ha già presentato due ricorsi presso la CTP di Bergamo, vincendo in entrambi i casi, sostenendo la tesi di cui sopra e cioè che non si tratta di mezzi pubblicitari ma semplicemente di indicazione.
Ora, mi trovo nella condizione di dover emettere avviso di accertamento per omesso pagamento, sapendo già che verrà impugnato con buone (se non certe) probabilità di perdere.
Mi chiedo anche come mai gli altri grandi distributori paghino regolarmente senza sollevare alcuna questione.
A me la circolare sembra chiarissima ma le motivazioni dei ricorsi sollevano una questione più ampia che va oltre le metrature ed il tipo di cartello e si addentrano nella natura o non natura pubblicitaria del mezzo stesso.
Cosa ne pensate?