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Numero rate rottamazione bis dl 148/2017

MessaggioInviato: 28/01/2018, 13:32
da Raggio84
Buondì a tutti i colleghi,
Comune di 4.000 ab nel quale il servizio riscossione tributi è affidato in concessione (sia ordinaria che coattiva) ad un concessionario iscritto all'apposito albo. Non avevamo deliberato sulla prima rottamazione (dl 193/2016). Ho visto delibere di altri Comuni (Comune Caserta ad esempio) che hanno deliberato la possibilità di rateizzo sino a sedici rate. Dalla lettura della norma però non riesco a rinvenire dove venga data tale possibilità agli enti locali, atteso che il comma 8 dell'art. 1 del DL 148/2017 dice che il riferimento temporale nell'art. 6 del DL 193/2016 agli anni 2017-2018 e 2019 è da intendersi al 2018-2019 e 2020. Ora la parte che riguarda gli enti locali è nell'art. 6-ter del dl 193/2016. Qualcuno può rassicurarmi sul fatto che possiamo deliberare un regolamento che preveda un numero di rate che vada oltre il 30 settembre 2018 previsto nell'art. 6-ter (comma 2, lettera a) in quanto tale ultima data è da intendersi 30 settembre 2019?
Grazie a tutti i colleghi

Re: Numero rate rottamazione bis dl 148/2017

MessaggioInviato: 28/01/2018, 21:32
da lucio guerra
Il numero di rate e la relativa scadenza, che non puo' superare
il 30 settembre 2018;

Re: Numero rate rottamazione bis dl 148/2017

MessaggioInviato: 29/01/2018, 9:59
da Raggio84
Lucio non ho specificato che il Comune capoluogo ha aderito anche alla rottamazione bis. Di seguito l'articolo pubblicato sul sito. Quindi hanno preso una tramvata clamorosa?
http://www.comune.caserta.it/archivio10 ... _15_1.html

Re: Numero rate rottamazione bis dl 148/2017

MessaggioInviato: 29/01/2018, 11:54
da lucio guerra
Testo del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172

Art.1

Comma 11-quater. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del comma 1, del Decreto. Sono fatti salvi gli effetti gia' prodotti dalla eventuale definizione
agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. ))


- Si riporta il testo vigente dell'articolo 6-ter del citato decreto-legge n. 193 del 2016:
"Art. 6-ter. Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali

comma 1. Non applicabile rottamazione bis

comma 2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:
a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non puo' superare il 30 settembre 2018;


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