reti comunicazione elettronica F/7 esenzione IMU

Buongiorno,
l'articolo 12, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2016 ha introdotto la seguente modifica all'art. 86, comma 3 del D.Lgs. n. 259/2003 (Codice comunicazioni elettroniche):
"2. All'articolo 86, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale."
Con circolare n. 18/E del 8.6.2017 è stata istituita la categoria catastale F/7, nella quale inserire le unità immobiliari di cui sopra. La circolare precisa inoltre che non trattandosi di norma di interpretazione autentica non retroagisce, ma va applicata dal 1° giugno 2016. Normalmente i summenzionati immobili erano accatastati come D/3 e come precisa la circolare con apposita dichiarazione docfa possono essere ora iscritti nella F/7 con apposito riferimento "variazione ex art. 86 D.Lgs. n. 259/2003".
Ed ecco la domanda: una variazione docfa relativa ad un traliccio accatastato fino ad oggi in D/3, presentata oggi, che domani ritroviamo in F/7 comporta l'esenzione fin dal 1° giugno 2016 oppure a partire dal 1° gennaio 2019?
Ringrazio in anticipo per qualsiasi delucidazione in merito!
Onestone
l'articolo 12, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2016 ha introdotto la seguente modifica all'art. 86, comma 3 del D.Lgs. n. 259/2003 (Codice comunicazioni elettroniche):
"2. All'articolo 86, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale."
Con circolare n. 18/E del 8.6.2017 è stata istituita la categoria catastale F/7, nella quale inserire le unità immobiliari di cui sopra. La circolare precisa inoltre che non trattandosi di norma di interpretazione autentica non retroagisce, ma va applicata dal 1° giugno 2016. Normalmente i summenzionati immobili erano accatastati come D/3 e come precisa la circolare con apposita dichiarazione docfa possono essere ora iscritti nella F/7 con apposito riferimento "variazione ex art. 86 D.Lgs. n. 259/2003".
Ed ecco la domanda: una variazione docfa relativa ad un traliccio accatastato fino ad oggi in D/3, presentata oggi, che domani ritroviamo in F/7 comporta l'esenzione fin dal 1° giugno 2016 oppure a partire dal 1° gennaio 2019?
Ringrazio in anticipo per qualsiasi delucidazione in merito!
Onestone