Ad una SNC son stati inviati avvisi di accertamento IMU anni dal 2013 al 2016 per aree fabbricabili. La società propone ricorso con proposta di mediazione. L'oggetto del ricorso è il valore al mq attribuito dal comune (per la determinazione del valore è stata richiesta perizia dal comune) Tutti gli avvisi hanno importo superiore a 3.000,00 quindi non è ammessa l'autodifesa in CTP da parte del contribuente. Il legale rappresentante si fa rappresentare e difendere da un' architetto che altri non è che l'altro socio al 50% (dalla visura camerale e SIATEL il rappresentante legale risulta essere proprio l'architetto!!! - gli avvisi di accertamento sono stati infatti notificati alla società e all'Architetto in qualità di legale rappresentante).
E' corretto ritenere:
a) entrambi i soci "contribuenti" e quindi sostenere l'inammissibilità del ricorso in CTP per difetto di rappresentanza dato il valore di lite superiore a quanto previsto dall'art. 12 D.Lgs. 546/1992
b) il contenzioso ha oggetto un accertamento tributario quindi riterrei esclusa comunque la competenza in capo all'Architetto di assistere in giudizio in quanto categoria abilitata alle controversie in materia catastale (ex art. 12 D.Lgs. 546/1992) e non è questo il caso;
c) se a) e b) ok: Come mi posso comportare, secondo la Vs esperienza, nella fase di mediazione: 1. convoco comunque il contribuente e tento un accordo; 2. Emetto un provvedimento di diniego della mediazione: 3. Nessuna risposta nei 90 gg (silenzio rigetto)
Grazie