DECRETO - PACE FISCALE

DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2018, n. 119 Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. (18G00151) (GU Serie Generale n.247 del 23-10-2018) note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/10/2018
In estrema sintesi per la parte riferita ai Tributi Comunali :
- Art. 2 Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
1. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto (NOTIFICATI ENTRO IL 24-10-2018), non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data (SONO QUINDI ESCLUSI GLI ACCERTAMENTI GIA' DIVENUTI DEFINITIVI DOPO 60 GG DALLA DATA DI NOTIFICA)
QUINDI MI SEMBRA MOLTO RISTRETTA LA CASISTICA
2. Le somme contenute negli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera
b-bis), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data.
3. Gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sottoscritti
entro la data di entrata in vigore del presente decreto possono essere perfezionati ai sensi dell'articolo 9 del
medesimo decreto, con il pagamento, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto, decorrente
dalla predetta data, delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.
ADESIONI SOTTOSCRITTE ENTRO IL 24-10-2018
4. La definizione di cui a commi 1, 2, 3 si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui ai citati commi. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 2, 3, 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. E' esclusa la
compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di mancato
perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio prosegue le ordinarie attivita' relative a ciascuno dei procedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3.
Art. 3 Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione
1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi,
gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo, le somme:
QUINDI SOLO EX EQUITALIA (NO CONCESSIONARI E NON RISCOSSIONE DIRETTA)
Art. 4 Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010
1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di
capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della
riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorche' riferiti alle cartelle per le quali e' gia' intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento e' effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformita' alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
QUINDI SOLO EX EQUITALIA (NO CONCESSIONARI E NON RISCOSSIONE DIRETTA)
In estrema sintesi per la parte riferita ai Tributi Comunali :
- Art. 2 Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
1. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto (NOTIFICATI ENTRO IL 24-10-2018), non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data (SONO QUINDI ESCLUSI GLI ACCERTAMENTI GIA' DIVENUTI DEFINITIVI DOPO 60 GG DALLA DATA DI NOTIFICA)
QUINDI MI SEMBRA MOLTO RISTRETTA LA CASISTICA
2. Le somme contenute negli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera
b-bis), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data.
3. Gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sottoscritti
entro la data di entrata in vigore del presente decreto possono essere perfezionati ai sensi dell'articolo 9 del
medesimo decreto, con il pagamento, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto, decorrente
dalla predetta data, delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.
ADESIONI SOTTOSCRITTE ENTRO IL 24-10-2018
4. La definizione di cui a commi 1, 2, 3 si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui ai citati commi. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 2, 3, 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. E' esclusa la
compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di mancato
perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio prosegue le ordinarie attivita' relative a ciascuno dei procedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3.
Art. 3 Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione
1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi,
gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo, le somme:
QUINDI SOLO EX EQUITALIA (NO CONCESSIONARI E NON RISCOSSIONE DIRETTA)
Art. 4 Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010
1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di
capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della
riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorche' riferiti alle cartelle per le quali e' gia' intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento e' effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformita' alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
QUINDI SOLO EX EQUITALIA (NO CONCESSIONARI E NON RISCOSSIONE DIRETTA)