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riscossione tarsu/tares 2013

MessaggioInviato: 10/03/2015, 9:01
da tribsalvo
Possiamo affermare che, per l’anno 2013, l’eventuale esercizio della deroga prevista all’art. 5, comma 4-quater, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 implica, nei comuni in regime di TARSU (anno 2012), l’applicazione di quest’ultimo regime impositivo e pertanto della relativa disciplina normativa (D. Lgs. 507/1993) ?

In caso positivo, dopo l'invio degli avvisi bonari di pagamento (a scadenza avvenuta), è ancora possibile procedere con il ruolo ordinario tramite concessionario (Equitalia) o occorre necessariamente emettere accertamento per l'omesso o insufficiente versamento del tributo con l'irrogazione della sanzione prevista dall’art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 ?

Grazie

Re: riscossione tarsu/tares 2013

MessaggioInviato: 10/03/2015, 15:59
da lucio guerra
trattandosi di tributo ritengo ....... occorre necessariamente emettere accertamento per l'omesso o insufficiente versamento del tributo con l'irrogazione della sanzione prevista dall’art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

Re: riscossione tarsu/tares 2013

MessaggioInviato: 07/10/2015, 13:59
da Chiaralina
Ma stando a quanto ha pubblicato dallo Studio Sigaudo, non c'è obbligo di emettere accertamento se la cartella è motivata.

"Una cartella di pagamento che non sia stata preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento deve necessariamente contenere la specificazione delle ragioni di fatto e di diritto alla base dell’iscrizione a ruolo; in caso di assenza della motivazione, l’iscrizione a ruolo risulta nulla (CTP di Lecce, sentenza n. 1891/15).

Il caso in esame riguardava la cartella (in materia di TARES) notificata ad un contribuente, senza che la stessa fosse stata preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento: nella cartella di pagamento era semplicemente comunicata l’iscrizione a ruolo disposta dal Comune; erano invece assenti sia l’indicazione dei presupposti dell’imposizione sia i criteri di calcolo del tributo oggetto di riscossione.

La sentenza della CTP di Lecce si basa su quanto previsto dall’art. 7, comma 3, dello Statuto del contribuente: “Sul titolo esecutivo [la cartella di pagamento] va riportato il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento, ovvero in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria”. Dunque, in assenza di un precedente accertamento, sulla cartella notificata al contribuente deve essere espressa in modo preciso e rigoroso la motivazione alla base della richiesta di pagamento e dell’iscrizione a ruolo.

La sentenza in esame si pone in continuità con la posizione in merito, ormai consolidata, della Corte di Cassazione, secondo la quale “l’ente impositore ha sempre l’obbligo di chiarire nella cartella esattoriale, sia pure succintamente, le ragioni – intese come indicazione sia della mera causale che della motivazione vera e propria – dell’iscrizione a ruolo dell’importo preteso, in modo da consentire al contribuente un non eccessivamente difficoltoso esercizio del diritto di difesa” (Cassazione, sentenza n. 14036/99)."

Re: riscossione tarsu/tares 2013

MessaggioInviato: 07/10/2015, 14:56
da lucio guerra
confermo quanto già indicato, la deroga riguardava ma modalità di determinazione dei costi

...................per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012

considerato inoltre che lo stesso art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (poi abrogatato dall'art. 1, comma 704, legge n. 147 del 2013), prevedeva la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.