da Nada » 19/07/2019, 11:53
Non proprio,
art. 28 c. 4 D.LGS 175/2014 in vigore dal 31/12/2014
Ai soli fini della validita' e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi
e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della societa' di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi
cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese
quindi per le società estinte dopo il 2014 puoi ancora notificarlo alla società (entro 5 anni dalla cancellazione).
Ovviamente rischi di non trovare ne' la sede ne' la società, ma la notifica PEC vale ancora.
Per sicurezza io notifico sia alla società che ai soci, anche perchè in caso di società di capitali potrebbe non esserci capienza dopo il bilancio finale di liquidazione ai soci.