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udienza commissione tributaria 26 agosto

MessaggioInviato: 16/07/2019, 15:56
da ullifa
Ho la discussione della richiesta di sospensione fissata il 26 agosto (notificata 10 giorni fa).
Due domande:

1)non ci sono i termini di interruzione feriale (o trattandosi di discussione di sospensiva no vale? )
2) essendo la discussione solo relativa alla sospensione (di cui mi interessa poco tanto al momento non faccio alcun coattivo) voi di norma vi costituite in questa fase o va bene anche dopo (discussione del vero ricorso) atteso che per il resistente i termini dei 60 sono ordinatori e la max si deve rispettare quello dei 20 gg dall'udienza.

in questa fase dovrebbero valutare il "fumus" e decidere se dare o meno la sospensiva.

Re: udienza commissione tributaria 26 agosto

MessaggioInviato: 16/07/2019, 17:48
da lucio guerra
1)non ci sono i termini di interruzione feriale (o trattandosi di discussione di sospensiva no vale? )

La norma sulla decorrenza dei termini nel procedimento cautelare – che costituisce eccezione alla sospensione feriale – va interpretata nel senso che essa legittima semplicemente il Tribunale a fissare udienza anche nel periodo feriale senza che la controparte possa dedurre che i termini sono sospesi, ma non legittima a ricavare da ciò conseguenze sugli oneri che incombono sulle parti nel processo principale.

L’articolo 54 comma 3 del C.p.a. deve essere interpretato nel senso che esso attribuisce all’interessato una facoltà di scelta tra la proposizione immediata dell’impugnativa nel periodo di sospensione feriale, con contestuale richiesta di sospensiva dell’atto impugnato ove ravvisi l’urgenza dell’esame cautelare e la proposizione successiva, non tenendo cioè conto, ai fini del computo dei sessanta giorni, del periodo feriale, salva la possibilità di chiedere comunque la sospensione;

L’articolo 54 comma 3 del C.p.a. non intende comminare la decadenza dalla richiesta di sospensiva qualora l’impugnativa non sia proposta nel termine feriale, né, tantomeno, limitare temporaneamente la tutela cautelare creando un obbligo di impugnativa immediata, essendo evidente che ciò costituirebbe una palese violazione dei principi costituzionali che garantiscono la tutela dei diritti degli interessi.


2) essendo la discussione solo relativa alla sospensione (di cui mi interessa poco tanto al momento non faccio alcun coattivo) voi di norma vi costituite in questa fase o va bene anche dopo (discussione del vero ricorso) atteso che per il resistente i termini dei 60 sono ordinatori e la max si deve rispettare quello dei 20 gg dall'udienza.

La costituzione in giudizio della parte resistente può avvenire entro sessanta giorni dalla avvenuta notifica del ricorso