da lucio guerra » 19/07/2019, 10:31
- ART.1, COMMA 380, LETTERA F) LEGGE 24.12.2012 N.228 (LEGGE DI STABILITA 2013)
- è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; INSERITO IN SEDE DI CONVERSIONE DL N. 35/2013 - tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all’imposta municipale propria ai sensi dell’articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni