Tassa Rifiuti: "fabbricati merce"

Inviato:
13/09/2019, 17:56
da tanino
I "fabbricati merce" (categ. "A" e "C"") di un'impresa costruttrice sono soggetti alla tassazione del tributo TARSU-TARES-TARI?
Esiste un riferimento normativo che esenta dal tributo tale fattispecie di immobili?
Re: Tassa Rifiuti: "fabbricati merce"

Inviato:
16/09/2019, 11:52
da AsproMonte
Se sono vuoti privi di mobili e di allacciamenti ad utenze o se sia inagibile (come qualunque altro immobile) il mio regolamento prevede l'esenzione

Re: Tassa Rifiuti: "fabbricati merce"

Inviato:
16/09/2019, 12:57
da lucio guerra
REGOLAMENTO TIPO TARES-MEF
Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non
comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la
loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di
contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle
superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di
ristoro, gradinate e simili;
c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche,
cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e
simili;
d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per
restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla
data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione;
e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili
perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto
di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita
dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o
di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea
documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli
organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire
l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze
totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l’intero
anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per
infedele dichiarazione.
Note. L’articolo si ricollega alla previsione, contenuta all’art. 14, comma 3, del D.L. n. 201 del
2011, di imponibilità delle superfici “suscettibili di produrre rifiuti urbani” e ricalca, al comma 1, la
disciplina recata dall’art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993, proponendo a titolo
esemplificativo le più diffuse ipotesi di esclusione, che il comune può adattare e integrare, in
relazione alla specifica situazione locale. Si rimarca in particolare che: la lettera a) prevede la non
imponibilità delle abitazioni che risultino congiuntamente prive di mobili e suppellettili e altresì
sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete; la lettera f) esclude la tassabilità
delle aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, in correlazione alla
modesta quantità di rifiuti prodotta da tali aree, che nella precedente normativa erano escluse da
contribuzione in quanto “accessorie o pertinenziali” a locali tassabili.
Il comma 2 indica le condizioni formali per fruire dell’esclusione, riproponendo le previsioni già
recate dall’art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993.