Decreto Crescita art.15-bis scadenza versamenti TARI

Buongiorno a tutti
dalla lettura del comma 15-ter art 13 D.L. 201/2011 ci è sorto un dubbio di interpretazione. In particolare il comma prevede che:
"I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per
l'anno precedente"
In pratica si applicherebbe anche alla TARI pertanto ci chiediamo quale interpretazione sia corretta se viene adottata la deliberazione delle scadenze entro il termine di approvazione del bilancio 2020-2022 e questa venga contestualmente pubblicata secondo quanto disposto dall'art.15-bis DL crescita :
1) se ad esempio si deliberano versamenti in 4 scadenze da maggio a novembre questi versamenti devono essere effettuati sulla base delle tariffe del 2019 e così sarà anche per l'anno successivo....ma si dovrebbero coprire tutti i costi secondo le direttive ARERA che ancora dobbiamo approfondire..
2) se invece si fa ricadere una delle scadenze oltre il 1° dicembre è possibile conguagliare sulla base delle nuove tariffe ma in questo caso deve essere effettuato un secondo invio degli avvisi o è possibile includerlo contestualmente al primo invio applicando di fatto le tariffe dell'anno?
Qualcuno si è fatto un'idea precisa del risvolto pratico di questa disposizione normativa?
Grazie
dalla lettura del comma 15-ter art 13 D.L. 201/2011 ci è sorto un dubbio di interpretazione. In particolare il comma prevede che:
"I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per
l'anno precedente"
In pratica si applicherebbe anche alla TARI pertanto ci chiediamo quale interpretazione sia corretta se viene adottata la deliberazione delle scadenze entro il termine di approvazione del bilancio 2020-2022 e questa venga contestualmente pubblicata secondo quanto disposto dall'art.15-bis DL crescita :
1) se ad esempio si deliberano versamenti in 4 scadenze da maggio a novembre questi versamenti devono essere effettuati sulla base delle tariffe del 2019 e così sarà anche per l'anno successivo....ma si dovrebbero coprire tutti i costi secondo le direttive ARERA che ancora dobbiamo approfondire..
2) se invece si fa ricadere una delle scadenze oltre il 1° dicembre è possibile conguagliare sulla base delle nuove tariffe ma in questo caso deve essere effettuato un secondo invio degli avvisi o è possibile includerlo contestualmente al primo invio applicando di fatto le tariffe dell'anno?
Qualcuno si è fatto un'idea precisa del risvolto pratico di questa disposizione normativa?
Grazie